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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 3 pagine
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Decreto federale Avamprogetto concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 10 della legge federale del …2 sullo sviluppo futuro
dell’infrastruttura ferroviaria (legge);
visto il messaggio del Consiglio federale del …3,
decreta:
Art. 1
1 Per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5 200 milioni di franchi* (prezzo e stato del progetto 2005, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto né interessi intercalari).
2 Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d’impegno:
Investimenti in mio. Fr.
a. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge810
b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a10
c. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge 4 310 d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c20
e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 5 della legge)50
Totale 5 200*
Art. 2
Il Consiglio federale gestisce il credito d’impegno. Può in particolare:
a. liberare i crediti d’impegno in fasi successive;
b. adeguare il credito d’impegno al rincaro comprovato, all’imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari.
1RS 101
2RS 742.
3FF 200x …
* Questo importo e l’attribuzione ai singoli crediti d’impegno sono provvisori; gli
importi definitivi saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamen-
to.
200x-…