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Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 3 pagine

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Decreto federale Avamprogetto concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;

visto l’articolo 10 della legge federale del …2 sullo sviluppo futuro

dell’infrastruttura ferroviaria (legge);

visto il messaggio del Consiglio federale del …3,

decreta:

Art. 1

1 Per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5 200 milioni di franchi* (prezzo e stato del progetto 2005, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto né interessi intercalari).

2 Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d’impegno:

Investimenti in mio. Fr.

a. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge810

b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a10

c. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge 4 310 d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c20

e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 5 della legge)50

Totale 5 200*

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito d’impegno. Può in particolare:

a. liberare i crediti d’impegno in fasi successive;

b. adeguare il credito d’impegno al rincaro comprovato, all’imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari.

1RS 101

2RS 742.

3FF 200x …

* Questo importo e l’attribuzione ai singoli crediti d’impegno sono provvisori; gli

importi definitivi saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamen-

to.

200x-…