Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 6 pagine
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Articolo 2 Titoli federali di perfezionamento
Capoverso 1
Da un lato, i titoli federali di perfezionamento sono previsti per le professioni mediche universitarie, il cui libero esercizio è subordinato a un perfezionamento conforme a quanto stabilito dalla legge sulle professioni mediche (cfr. art. 5 cpv. 2 LPMed). Vale a dire per la professione di medico (lett. a) e di chiropratico (lett. c) (cfr. art. 36 cpv. 2 LPMed). Dall’altro il Consiglio federale disciplina i titoli di perfezionamento nei settori nei quali la Svizzera si è impegnata, in base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, a riconoscere titoli specialistici. È il caso dell’odontoiatria (lett. b) (titoli di specializzazione in ortodonzia e chirurgia orale).
Alla lettera a si fa riferimento dapprima al titolo di medico generico secondo l’articolo 30 e segg. della Direttiva 93/16/CEE. La regolamentazione si trova anche nell’allegato 1 della presente ordinanza. Dall’entrata in vigore della Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, che va applicata anche in Svizzera, il perfezionamento relativo a questo titolo ha una durata di tre anni. La nuova Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera, disciplina il perfezionamento relativo al titolo di medico generico secondo la regolamentazione vigente negli articoli 28 e segg.
La lettera a prevede inoltre titoli federali di perfezionamento in quei settori che sono elencati negli articoli 5 e 7 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993). Tali indicazioni concordano con quelle contenute nell’allegato III, C, 6 c e d, relativo all’Accordo sulla libera circolazione del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE, e negli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 2 della Direttiva 93/16/CEE. Quest’ultima è stata integrata dalla Direttiva 2001/19/CEE. I singoli titoli di perfezionamento sono elencati nell’allegato 1 dell’avamprogetto di ordinanza. Vi si aggiungono altri titoli specialistici rilasciati sulla base di cicli svizzeri di perfezionamento accreditati, ma non indicati dalla Direttiva CE. È in tal modo garantita l’unitarietà dei titoli di perfezionamento. Per contro solo i titoli compresi nell’Accordo sulla libera circolazione beneficiano di un riconoscimento a livello europeo. I titoli non compresi nell’Accordo non procurano ai prestatori d’opera svizzeri alcun accesso al mercato del lavoro europeo. Dal canto suo nemmeno la Svizzera ha l’obbligo di riconoscere l’equivalenza di questi titoli. La nuova Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, non ancora vincolante per la Svizzera, disciplina negli articoli 25 e segg. il perfezionamento medico. I singoli titoli di perfezionamento sono presentati nell’allegato L 255/82 e segg. Attualmente è in corso per la Svizzera la procedura di accettazione.
Lettera b: i titoli di perfezionamento nel settore dell’odontoiatria specialistica sono elencati nell’allegato 2 dell’ordinanza. Conformemente all’articolo 4 della Direttiva 78/686/CEE, modificata dalla Direttiva 2001/19/CEE, si tratta dei titoli di perfezionamento in ortodonzia e chirurgia orale. Tali titoli sono anche disciplinati nella nuova Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera (cfr. art. 35 e segg. e allegato L 255/118 e 119).
Nell’allegato 2 sono poi elencati gli altri titoli federali di perfezionamento in parodontologia e medicina dentaria ricostruttiva. Come per i titoli medici di perfezionamento nella medicina umana, anche nel settore dell’odontoiatria c’è solo un tipo di titoli di perfezionamento.
La lettera c disciplina infine in modo nuovo l'esercizio della chiropratica specialistica, regolata nell’allegato 3 dell’ordinanza.
Conformemente al capoverso 2 e come avvenuto finora, da parte della Confederazione i titoli di perfezionamento sono firmati dal direttore dell’UFSP.
Articolo 3 Rilascio
Il rilascio dei diplomi avviene secondo i rapporti di diritto civile esistenti al momento del rilascio degli stessi.