Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS
I diplomi e i titoli di perfezionamento che la Svizzera ha l’obbligo di riconoscere sono quelli contenuti nelle pertinenti direttive settoriali della CE, modificate dalla Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001. Inoltre qui va menzionata nuovamente la recente Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera. Attualmente è in corso la procedura di accettazione. Per i chiropratici non esiste alcuna direttiva settoriale. Vale, però, quanto previsto dalla Direttiva generale di riconoscimento 89/48/CEE, recepita anche dalla recente Direttiva 2005/36/CE sopra menzionata (cpv. 1).
Il riconoscimento dei diplomi esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche, sezione “Formazione”; il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri è sempre di competenza della Commissione delle professioni mediche, ma in questo caso della sezione “Perfezionamento” (cpv. 2).
Il capoverso 3 prevede che, ai fini del riconoscimento, la Commissione delle professioni mediche può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l’autenticità dei certificati esibiti.
Per i diplomi o i titoli di perfezionamento rilasciati da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS la Commissione delle professioni mediche può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato comprovante che il certificato in questione è previsto dall’apposita direttiva CE. La presente regolamentazione si attiene a quella prevista dalle direttive CE (in particolare dalle Direttive 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (art. 11) e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (art. 8)) (cpv. 4).
I rinvii alle pertinenti direttive CE sono contenuti nell’allegato 4.
Articolo 5 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica
Conformemente all’articolo 33 LPMed, il Dipartimento allestisce, mediante ordinanza, un elenco dei cicli di studio riconosciuti, offerti da scuole universitarie estere. Il DFI ha adempiuto questo obbligo nell’ordinanza allegata. Il Consiglio federale ha l'incarico di controllare periodicamente questo elenco (cfr. art. 33 cpv. 3 LPMed). Tra i cicli di studio esteri e quelli svizzeri deve esserci un equilibrio qualitativo. Perciò gli standard internazionali di qualità sono confrontati con quelli elaborati in conformità alle prescrizioni della LPMed dall’organo di accreditamento e di garanzia della qualità (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a della legge sull’aiuto alle università (SR 414.20/LAU))(cpv. 1). Il controllo deve aver luogo con la stessa cadenza dell’accreditamento e quindi deve essere effettuato almeno ogni sette anni (cpv. 2).
Sezione 2: Perfezionamento
Articolo 6 Durata
All’articolo 18 capoverso 3 la legge sulle professioni mediche assegna al Consiglio federale l’incarico di fissare, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, la durata del perfezionamento per i diversi titoli. Il perfezionamento ha una durata minima di due anni (ad es. per chiropratici) e massima di sei (art. 18 cpv. 1 LPMed). Gli allegati 1-3 definiscono la durata prevista per ogni titolo federale di perfezionamento.
Articolo 7 Computo dei periodi di perfezionamento
L’organizzazione responsabile del perfezionamento è tenuta a computare contemporaneamente per diversi titoli i periodi di perfezionamento riconosciuti, effettuati in diverse materie. Ad esempio periodi di perfezionamento riconosciuti in medicina interna si computano anche per i titoli di medico specialista in cardiologia, ematologia, gastroenterologia, ecc. (cpv. 1).
Le direttive settoriali valide per la Svizzera prevedono il computo dei periodi di perfezionamento svolti all’estero. Il capoverso 2 contempla perciò che, in conformità alla regolamentazione CE vincolante per la Svizzera, il perfezionamento equivalente svolto all’estero per periodi attestati dall’autorità sia computato per il titolo federale di perfezionamento.