Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 6 pagine

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Il capoverso 3, attenendosi alle altre regolamentazioni in materia, introduce un nuovo disciplinamento della designazione professionale delle persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed.

È compito dei Cantoni prendere provvedimenti nel caso in cui, attraverso una designazione non veritiera, si finga in modo ingiustificato di possedere un diploma federale o estero riconosciuto oppure un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto (cpv. 4).

Articolo 10 Prestatori di servizi

I cosiddetti prestatori di servizi provenienti dall’area della CE e dell’AELS, che esercitano una professione medica autonoma in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile, devono esibire alle autorità cantonali un diploma riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed e un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente (cpv. 1 lett. a e b) l’attività in questione in tale Stato (cfr. Direttive 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (art. 11) e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (art. 8)).

I medici e i chiropratici devono inoltre esibire, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 LPMed, un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed (cpv. 2).

Articolo 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS

Secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed, il Consiglio federale può in due casi particolari prevedere che persone in possesso di diplomi o titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS possano tuttavia esercitare liberamente in Svizzera la loro professione medica universitaria. Il primo caso riguarda le persone che insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale (cpv. 1 lett. a). Il secondo caso riguarda coloro che esercitano la professione in uno studio medico di una regione in cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica e che padroneggiano una lingua nazionale (cpv. 1 lett. b).

Questo a condizione che i Cantoni abbiano consultato la Commissione delle professioni mediche riguardo all’esame dell’equivalenza professionale e istituzionale del loro diploma o del loro titolo di perfezionamento (cpv. 2).

L’autorizzazione è limitata a un determinato ospedale o studio medico.

Da questa regolamentazione emerge con chiarezza che non saranno ammesse richieste generalizzate di libera circolazione e di libero esercizio dell’attività (cpv. 3).

Articolo 12 Attività dipendente

Chi ha ottenuto il diploma federale di medico o di chiropratico può esercitare un’attività dipendente, vale a dire sotto vigilanza (cfr. anche l’art. 36 cpv. 2 LPMed).

Sezione 4: Emolumenti

Articolo 13

I singoli emolumenti sono stabiliti nell'allegato 5 della presente ordinanza (cpv. 1).

Il quadro tariffario è parzialmente definito. L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona incaricata (cpv. 2).

Il capoverso 3 prevede che, in casi motivati, l’autorità può chiedere un congruo anticipo. Quest’ultimo non deve superare l'importo dei costi preventivati.

Il capoverso 4 rinvia in linea di massima all’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1; OgeEm). In assenza di regolamentazioni speciali contenute nella presente ordinanza, si applicano quelle dell’ordinanza generale di cui sopra.