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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine
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Ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (...)
del... AVAMPROGETTO
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 48 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed);
visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento
Art. 1 Rilascio dei diplomi federali
1 I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale).
2 Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) e dal presidente della pertinente commissione d’esame.
3 Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione “Formazione”. Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell’Ufficio federale.
Art. 2 Titolo federale di perfezionamento
1 Chi ha concluso un ciclo di perfezionamento accreditato riceve uno dei seguenti titoli federali di perfezionamento:
a. medico generico e medico specialista in un settore di cui all’allegato 1;
b. dentista specialista di cui all’allegato 2;
c. chiropratico specialista di cui all’allegato 3.
RS ..........
1RS
2 RS 172.010
2007–......