Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 6 pagine
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Sezione 5: Disposizioni finali
Articolo 14 Disposizioni transitorie
Questa disposizione è un’eredità della precedente ordinanza (Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001 (RS 811.113, art. 11 capoverso 7)), che prevede il termine del 31 dicembre 2007 per l’adempimento di determinate condizioni per il rilascio transitorio di un titolo federale di perfezionamento. Per tale ragione queste disposizioni sono recepite.
Articolo 15 Modifiche del diritto vigente
Le modifiche assicurano da un lato la continuità e dall’altro, ove opportuno, adeguano le
regolamentazioni contenute nell’ordinanza sull’assicurazione malattie del 27 giugno 19952 a quelle previste dalla presente ordinanza.
Articolo 16 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico nella
Confederazione Svizzera3 è stata abrogata dalla LPMed (cfr. art. 61 LPMed). La relativa ordinanza del 17 ottobre 2001 (RS 811.113) va quindi pure abrogata.
Articolo 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza, insieme alla legge LPMed, entrerà in vigore presumibilmente il 1° settembre 2007.
Personale e mezzi finanziari richiesti alla Confederazione
Nel suo campo di applicazione, l’esecuzione di questa ordinanza richiede diversi tipi di prestazioni in tre settori: formazione, perfezionamento, accreditamento.
Il personale e i mezzi finanziari necessari per l’attuazione della presente ordinanza relativa alla LPMed sono calcolati nel preventivo 2007 / piano finanziario 08-10. Non determinano pertanto costi aggiuntivi.
Impegni per i Cantoni
La presente ordinanza non contiene innovazioni sostanziali per i Cantoni. In conformità all’articolo 9 capoverso 4, questi ultimi sono sempre tenuti a prendere provvedimenti nel caso in cui, attraverso una designazione non veritiera, si finga di possedere diplomi e titoli di perfezionamento federali o esteri riconosciuti.
Nuovo è l’incarico, assegnato ai Cantoni, di dare attuazione alla regolamentazione speciale prevista dall’articolo 11. A questo proposito i Cantoni devono provare che esistono situazioni di assistenza sanitaria insufficiente, il che comporterà un maggior onere organizzativo. Tuttavia queste situazioni costituiscono casi del tutto eccezionali, per cui l’onere dovrebbe essere contenuto.
Riteniamo che questi compiti non comporteranno per i Cantoni un maggior onere, né finanziario né di personale, rispetto alla prassi fin qui seguita per la vigilanza sull'esercizio della professione da parte del personale medico universitario. Al contrario, il registro del personale medico creato nell’ambito della LPMed dovrebbe apportare un concreto miglioramento. Regolamentazioni dettagliate a proposito del registro seguiranno in una successiva ordinanza relativa alla LPMed.
2 RS 832.102
3 RS 811.11