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Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 6 pagine

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Certificazione della protezione dei dati

2 L’ente certificato informa l’Incaricato se l’organismo di certificazione, svolgendo la propria attività di sorveglianza, riscontra mutamenti sostanziali delle condizioni di certificazione, in particolare per quanto riguarda l’adempimento di oneri o condizioni.

3 L’Incaricato pubblica un elenco degli enti certificati esonerati dall’obbligo di notificare la collezione di dati. Tale documento indica la validità della certificazione.

Sezione 3: Sanzioni

Art. 9 Sospensione e revoca della certificazione

1 L’organismo di certificazione può sospendere o revocare una certificazione accordata, segnatamente se nell’ambito della verifica (art. 6 cpv. 2) emergono gravi irregolarità. Costituiscono gravi irregolarità in particolare:

a. l’inadempienza di requisiti essenziali per la certificazione dei dati; oppure

b. l’uso ingannevole o abusivo di una certificazione.

2 Nei casi di controversia in merito alla sospensione o alla revoca, il giudizio e la procedura sono retti dalle disposizioni di diritto civile applicabili al rapporto contrattuale tra l’organismo di certificazione e l’ente certificato.

3 Se la certificazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 era stata comunicata all’Incaricato, l’organismo di certificazione gli comunica la sospensione o la revoca.

Art. 10 Misure di sorveglianza dell’Incaricato: procedura

1 Se l’Incaricato, svolgendo la propria attività di sorveglianza secondo gli articoli 27 o 29 LPD, riscontra gravi irregolarità presso l’ente certificato, ne informa l’organismo di certificazione.

2 L’organismo di certificazione provvede senza indugio a far adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Incaricato, le misure necessarie all’adempimento delle condizioni di certificazione o alla garanzia di un utilizzo corretto della certificazione.

3 Se l’ente certificato non rimedia alle irregolarità entro tale scadenza, l’organismo di certificazione sospende la certificazione. La certificazione va revocata se appare improbabile che in tempo utile venga a crearsi o venga ripristinata una situazione conforme alla legge.

4 Se, scaduto il termine di cui al capoverso 2, l’ente certificato non ha posto rimedio alle irregolarità e l’organismo di certificazione non ha sospeso o revocato la certificazione, l’Incaricato formula una raccomandazione secondo l’articolo 27 capoverso 4 o l’articolo 29 capoverso 3 LPD all’indirizzo dell’ente certificato o dell’organismo di certificazione. Può segnatamente raccomandare all’organismo di certificazione di sospendere o revocare la certificazione. Se indirizza la raccomandazione all’organismo di certificazione, ne informa il Servizio di accreditamento svizzero.