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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine

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fisica rappresentante la persona giuridica, se la persona giuridica ha sede all’estero o non è iscritta nel registro di commercio.

Pertanto, nella LRD occorre ancorare l’obbligo elementare di effettuare a due livelli

l’identificazione della controparte quando si tratta di persone giuridiche. In tal modo, i principi adottati ampiamente nella prassi vengono concretizzati anche formalmente.

Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997

Art. 3 Verifica dell’identità della controparte

cpv. 1 secondo periodo (nuovo)

Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve

prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento delle procure e verificare l’identità delle persone che operano a nome delle

persone giuridiche.

2.5 Informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d’affari

Attualmente si raccolgono molte informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d'affari richiesta dal cliente, in particolare per la definizione del profilo e delle esigenze del cliente oppure nell’ambito della gestione dei rischi. Queste informazioni sono necessarie anche ai fini dell’adempimento degli obblighi permanenti di diligenza, ossia dell’esercizio della vigilanza sulle transazioni e dell’esecuzione di chiarimenti speciali all’interno di una relazione d’affari.

Nel rapporto di valutazione del GAFI si evidenzia l’assenza in Svizzera di una esplicita disposizione legale formale che imponga agli intermediari finanziari di raccogliere sistematicamente informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d’affari richiesta dal cliente. La legge prevede invero un siffatto obbligo di chiarimento, ma unicamente in determinati casi (art. 6 LRD). Le banche raccolgono attualmente queste informazioni nei casi in cui vi è un obbligo speciale di chiarimento, ovvero quando la transazione o la relazione d’affari appare inusuale. Una disposizione di carattere generale estenderebbe questo principio in quanto formalizzerebbe una prassi ampiamente diffusa, come è già stato spiegato più sopra. L’obbligo elementare degli intermediari finanziari di chiarire la natura e lo scopo previsto della relazione d’affari richiesta dal cliente deve essere inserito in una base legale generale formale e chiara, in correlazione con l’obbligo speciale di chiarimento in caso di rischio elevato che è già ancorato nella legge.

Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 Art. 6 bis (nuovo)

L’intermediario finanziario è tenuto a identificare la natura e lo scopo della relazione d’affari richiesta dalla controparte.