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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine

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Il diritto di comunicazione di cui all’articolo 305tercapoverso 2 CP è entrato in vigore il 1° agosto 19943 e ha creato una scriminante particolare ai sensi dell’articolo 14 CP, affinché l’intermediario finanziario non abbia a rimproverarsi di aver violato il segreto d’affari, il segreto bancario o quello postale effettuando una comunicazione. Secondo la legge i destinatari delle comunicazioni in virtù del diritto di comunicazione sono le "autorità svizzere preposte al perseguimento penale e le autorità federali designate dalla legge". Dato che nel 1994, quando è entrato in vigore il diritto di comunicazione, non esistevano ancora né la legge sul riciclaggio di denaro né l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione), i destinatari erano quindi in primo luogo le autorità cantonali di perseguimento penale. Con l’entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, il 1° aprile 1998, ai destinatari si è aggiunto anche l'Ufficio di comunicazione. A seguito dell’attribuzione di nuove competenze procedurali4 della Confederazione nei settori del crimine organizzato e della criminalità economica, la cerchia dei destinatari delle comunicazioni si è estesa al Ministero pubblico della Confederazione conformemente all’articolo 305tercapoverso 2 CP. Secondo il diritto in vigore, spetta agli intermediari finanziari decidere se trasmettere le comunicazioni in virtù dell’articolo 305tercapoverso 2 CP alle autorità preposte al perseguimento penale oppure all’Ufficio di comunicazione. Per le suddette comunicazioni non è quindi previsto un ufficio di comunicazione unico contrariamente a quanto contemplato per le comunicazioni in virtù dell’articolo 9 LRD (Obbligo di comunicazione). Questa situazione solleva questioni fondamentali relative al sistema. Nel quadro della valutazione della Svizzera da parte del GAFI5, è stata giustamente messa in discussione la coerenza del dispostivo secondo cui le comunicazioni relative a semplici sospetti (305tercpv. 2 CP) possono essere trasmesse direttamente alle autorità preposte al perseguimento penale (contrariamente alla Raccomandazione 13 del GAFI), mentre quelle inerenti a sospetti fondati (art. 9 LRD) sono "filtrate" (analisi preliminare) dall’Ufficio di comunicazione. Questo modo di procedere non è molto sensato se si pensa che, diversamente dalle autorità preposte al perseguimento penale, l’Ufficio di comunicazione è in grado di fare in breve tempo (al massimo entro 5 giorni) un’analisi preliminare della fattispecie che tenga conto non solo delle informazioni della polizia giudiziaria ma anche di informazioni specifiche attinte dalla banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione come pure di informazioni provenienti da uffici di comunicazione all’estero. Questa analisi preliminare permette da un lato di sgravare le autorità preposte al perseguimento penale, che non devono condurre analisi preliminari e a cui possono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti i casi di sospetti fondati e, dall’altro, costituisce una prestazione fornita agli intermediari finanziari che ottengono rapidamente una risposta per quanto concerne la rilevanza dei loro sospetti. Nel suo rapporto di valutazione dei Paesi, a proposito della Svizzera il GAFI non si è limitato unicamente a criticare la coesistenza del diritto di comunicazione e dell’obbligo di comunicazione ma ha in linea di principio constatato altresì che il numero di comunicazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione è modesto se rapportato all’importanza della piazza finanziaria svizzera6. Nella statisca annua dell’Ufficio di comunicazione non figurano le comunicazioni in virtù del diritto di comunicazione (art. 305terCP) trasmesse direttamente alle autorità preposte al perseguimento penale, bensì esclusivamente le comunicazioni concernenti i sospetti di cui all’articolo 9 LRD e all’articolo 305terCP destinate direttamente a detto Ufficio, ragion per cui ne emerge un quadro statistico alterato ed errato e per di più con effetti negativi sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Alla luce delle considerazioni e delle esperienze illustrate, è opportuno che sia le comunicazioni fondate sul

3 RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193.

4 RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815. 5 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf. Terzo rapporto di valutazione del GAFI (disponibile in francese e inglese), in merito alla Svizzera cfr. pag. 139 n. 652. 6 Rapporto di valutazione dei Paesi, in merito alla Svizzera cfr. pag. 138 n. 648.