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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine
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legge federale sulla protezione dei dati10). Quando le comunicazioni sono inoltrate alle autorità preposte al perseguimento penale, il corrispondente diritto in materia di procedura penale e un’eventuale decisione giudiziaria ad esso collegata concernente il divieto di informare prevalgono.
Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 Art. 10a Divieto di informare (nuovo)11
1 Durante e dopo il blocco dei beni, l'intermediario finanziario non può informare di propria iniziativa né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione. Il rilascio di informazioni su richiesta delle persone interessate è retto dall’articolo 34 capoverso 3.
2Se non è in grado di bloccare i valori patrimoniali in questione, l'intermediario finanziario può informare l'intermediario finanziario competente per il blocco,
sempre che questo sia soggetto alla presente legge.
2.4 Identificazione delle persone autorizzate a rappresentare le persone giuridiche
L’identificazione del cliente, prevista nel dispositivo svizzero in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, è un elemento centrale dell’obbligo di diligenza degli intermediari finanziari. In merito all’avvio delle relazioni d’affari con le persone giuridiche si è sviluppata una prassi secondo cui gli intermediari finanziari verificano le procure rilasciate per
rappresentare le persone giuridiche. Questa prassi, peraltro legittima, non è tuttavia uniforme all’interno del settore finanziario. Essa deve quindi essere formalizzata in una norma di validità generale. Benché gli intermediari finanziari effettuino già queste verifiche per ragioni legate alla responsabilità, è cionondimeno necessaria una disposizione di legge esplicita volta a garantire maggiore uniformità nell'applicazione del principio. Secondo tale principio l’intermediario finanziario è tenuto a esaminare l'identità della persona che asserisce di essere munita di procura.
Dal rapporto di valutazione del GAFI si evince che questi obblighi non sono stabiliti
espressamente in una base legale formale per il settore bancario e per quello non bancario, bensì, a seconda dei casi, in regolamenti applicabili alle banche o ad altri generi di
intermediari finanziari. È dunque probabile che esistono lacune. Ad esempio, per gli
intermediari finanziari del settore non bancario assoggettati alla vigilanza dell’autorità di controllo o a quella di un OAD, l’identificazione delle persone giuridiche o di altre forme di identificazione non implica l’obbligo esplicito di identificare le persone che operano a nome delle persone giuridiche o di altre forme giuridiche. Nel rapporto del GAFI si fa presente inoltre che non sussistono disposizioni di legge che prescrivono espressamente agli
intermediari finanziari di chiarire le disposizioni dei clienti concernenti il conferimento delle procure, benché ciò risulti dalla prassi, in particolare dall’applicazione del Codice delle obbligazioni. Nell’ambito delle assicurazioni private, l’ordinanza riveduta dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP), entrata in vigore all'inizio del 2007, stabilisce che l’identificazione delle persone giuridiche avviene in base a un estratto del registro di
commercio oppure a un documento equivalente e a una verifica dell’identità della persona
10 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; LPD (RS 235.1. Ci basiamo sul testo di legge riveduto del 12 gennaio 2005, così come è stato posto in consultazione. 11 Nel quadro della procedura di consultazione svoltasi nel 2005 è stato proposto di abrogare l’art. 10 cpv. 3 dell’attuale LRD e di sostituirlo con l'art. 10a cpv. 1 e 2.