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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine
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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 art. 305ter cpv. 2 (nuovo)
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
….
2Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi
che permettono all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro dell’Ufficio federale di polizia di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.
2.3 Estensione del divieto di informare
L’attuale articolo 10 capoverso 3 LRD stabilisce che l’intermediario finanziario che ha effettuato una comunicazione all’Ufficio di comunicazione non può informare durante cinque giorni né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione. Non appena viene a sapere dall’Ufficio di comunicazione che la comunicazione non è inoltrata alle autorità preposte al perseguimento penale, ma al più tardi alla scadenza del suddetto termine, l’intermediario finanziario è esonerato dal divieto di informare in virtù del diritto in vigore. Il divieto di informare resta valido allorquando l’Ufficio di comunicazione inoltra la comunicazione alle predette autorità e queste dispongono il mantenimento di tale divieto. Secondo la nuova prassi del Tribunale federale7, le autorità preposte al perseguimento penale devono tuttavia limitare nel tempo il divieto di informare a meno che non sussista una base legale formale sufficiente per decretare senza limiti di tempo tale divieto8. Il nuovo articolo 10a LRD crea una base legale formale che consente di imporre il divieto permanente di informare
attivamente, esteso anche alle comunicazioni che l’Ufficio di comunicazione non inoltra alle autorità preposte al perseguimento penale. Quest’ultimo punto è importante, poiché può capitare che tali comunicazioni siano comunque inoltrate successivamente alle suddette autorità, ossia quando vengono ad aggiungersi ulteriori informazioni rilevanti (grazie ad es. ad altre comunicazioni). Il divieto di informare di durata illimitata è sorretto anche dalla Raccomandazione 14 del GAFI, che in questo punto la Svizzera non adempie. Nel rapporto di valutazione dei Paesi, la Svizzera9 è stata a questo proposito criticata. Sostituendo il divieto limitato nel tempo con il divieto di durata illimitata e attivo si assicura non solo la certezza del diritto per la giustizia e gli intermediari finanziari ma ci si conforma anche agli standard internazionali.
Tra l’altro occorre in particolare osservare che durante il blocco dei beni l’intermediario finanziario è soggetto a un divieto assoluto di informare; alla scadenza del termine di cui all’articolo 10 LRD l’intermediario finanziario non può invero informare attivamente, ma vi è autorizzato su richiesta concreta del cliente (informazione passiva ai sensi dell’art. 8 della
7 DTF 1S.11/2005 del 25 luglio 2005. 8 Nel caso specifico giudicato dal Tribunale federale, il Ministero pubblico della Confederazione ha imposto senza limiti di tempo a una banca il divieto di informare il cliente interessato. Il Tribunale federale ha ricordato che in virtù del diritto svizzero in materia di procedura penale le indagini preliminari devono rimanere segrete e che il segreto istruttorio è ancorato quater nell’art. 102 della legge federale sulla procedura penale (PP; RS 312.0). Il segreto istruttorio troverebbe però i suoi limiti nei diritti legali delle persone coinvolte nel procedimento. Secondo la sentenza della prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, il divieto di informare imposto dal Ministero pubblico della Confederazione è nell’interesse pubblico e pertanto è ammesso purché poggi su una base legale sufficiente o rispetti il principio della proporzionalità (art. 36 Costituzione federale; Cost.; RS 101). In assenza di una base legale, il Tribunale federale ha ritenuto che nella fattispecie non fosse rispettato il principio della proporzionalità, poiché il divieto di informare non era limitato nel tempo e si protraeva ormai da quasi un anno. 9 Rapporto di valutazione del GAFI, in merito alla Svizzera cfr. pag. 140 n. 656.