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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine
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- movimenti transfrontalieri di denaro contante (Raccomandazione speciale IX del GAFI
del mese di ottobre del 2004);
- trasmissione delle comunicazioni secondo l’articolo 305terCP direttamente all’Ufficio di
comunicazione;
- estensione del divieto di informare (no tipping off) (art. 10a LRD);
- identificazione deIle persone autorizzate a rappresentare le persone giuridiche (art. 3
LRD);
- identificazione della natura e dello scopo della relazione d’affari (art. 6 bis LRD).
2. Proposte
2.1 Controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante
2.1.1 Situazione iniziale
Nel mese di ottobre del 2004 il GAFI ha adottato la nuova Raccomandazione speciale IX relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante (cash couriers). Questa
Raccomandazione è finalizzata alla lotta contro il flusso transfrontaliero di denaro contante, divise e altri mezzi di pagamento che servono a riciclare denaro illegale o a finanziare il terrorismo. Il GAFI ha previsto due sistemi per controllare i movimenti di denaro contante, ovvero la dichiarazione o l’informazione. Il primo sistema prevede l’obbligo sistematico di dichiarazione da parte della persona che porta con sé oltre frontiera importi superiori a 15'000 EUR/USD; il secondo sistema, invece, contempla l’obbligo di fornire informazioni solo su richiesta. Entrambi i sistemi consentono di bloccare e confiscare i valori patrimoniali. È altresì possibile infliggere sanzioni alle persone che non forniscono le informazioni richieste o forniscono informazioni errate. Se sussiste il sospetto che siano stati compiuti atti illeciti,
bisogna trasmettere le corrispondenti informazioni alle autorità competenti anche nel caso in cui l’importo soglia di 15'000 EUR/USD non sia raggiunto.
2.1.2 Basi del progetto
Nell’ambito del controllo delle merci, le autorità doganali segnalano attualmente già alle autorità di polizia competenti le persone che portano con sé importi di notevole entità e sono sospettate di riciclare denaro. Il diritto in vigore non fornisce al momento una base giuridica per un siffatto sistema di informazione. Con la creazione di un sistema di informazione l’Amministrazione federale delle dogane assumerebbe un nuovo compito nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La modifica dell’articolo 95 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; FF 2005 2057) conferisce alle autorità doganali la competenza di fornire il proprio sostegno alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo. A tal fine, i viaggiatori vengono interrogati in modo saltuario, tuttavia sempre in caso di sospetto. Conformemente all’articolo 104 capoverso 2 LD, il denaro contante, le divise o altri valori patrimoniali, che sono presumibilmente confiscabili, possono essere sequestrati provvisoriamente in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo oppure di indicazioni inesatte. In virtù dell’articolo 127 LD è possibile
comminare una multa sino a 5'000 franchi. L’obbligo dei viaggiatori di rispondere alle
domande inerenti al denaro contante trasportato, alle divise o ad altri valori patrimoniali sarà ancorato espressamente nell’ordinanza del 1° novembre del 20062 concernente la legge
2 Questa ordinanza entrerà in vigore verosimilmente nel mese di maggio del 2007.