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Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 8 pagine

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sulle dogane. I dati delle persone sospettate di riciclare denaro o di finanziare il terrorismo sono registrati, secondo l’articolo 110 capoversi 1 e 2 lettere g e h LD, in una banca dati dell’Amministrazione delle dogane, a prescindere dall’ammontare dell’importo, vale a dire anche quando il valore soglia di 15'000 EUR/USD non è stato raggiunto. Secondo la

Raccomandazione speciale IX, agli uffici di comunicazione deve essere assicurato l’accesso a tutti i dati delle autorità doganali relativi ai movimenti transfrontalieri di denaro contante. Per ragioni di protezione dei dati, all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro non è garantito l'accesso diretto alla banca dati dell'Amministrazione delle dogane. Per contro, questa fornisce al suddetto Ufficio di comunicazione in conformità all’articolo 112 LD le indicazioni concernenti i reati commessi o la cui commissione è verosimilmente

imminente oppure gli presta assistenza amministrativa secondo l’articolo 114 capoverso 1 LD.

In base al diritto in vigore la Svizzera può scambiare le informazioni contenute nella banca dati unicamente per il tramite dell’assistenza giudiziaria.

2.1.3 Rapporto con il diritto dell’UE

Nel mese di ottobre del 2005 l’UE ha posto in vigore un regolamento che prevede l’obbligo di dichiarazione per tutti i movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell’UE superiori al valore soglia di 10'000 Euro. Questo regolamento deve essere applicato dagli Stati

membri entro 18 mesi dall’entrata in vigore. L’UE ha introdotto un sistema basato sulla dichiarazione, mentre per la Svizzera viene proposto un sistema d’informazione al momento dell’importazione e dell’esportazione. Un tale sistema è poco dispendioso sul piano

amministrativo, non ostacola i movimenti transfrontalieri quotidiani e consente alle autorità doganali di controllare, saltuariamente o in caso di sospetto, non solo il traffico delle persone e delle merci ma anche i movimenti di denaro contante e in tal modo di collaborare

attivamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Considerato il fatto che ogni giorno entrano in Svizzera oltre 600'000 persone, il sistema basato sulla dichiarazione sarebbe difficilmente attuabile per motivi pratici. La Svizzera preferisce dunque applicare il sistema d’informazione.

La legge sulle dogane del 18 marzo 2005 va modificata affinché all'Amministrazione delle dogane sia conferita, nell'ambito dei controlli del traffico delle persone e delle merci

attraverso la frontiera, la competenza di collaborare alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La modifica è contemplata nell’articolo 95 LD. L’articolo 95 capoverso 1 è completato dal capoverso 1bis.

Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 Art. 95 cpv. 1bis LD (nuovo)

Nell’ambito dei suoi compiti, l’Amministrazione delle dogane sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2.2 Novità: comunicazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sulla base del diritto di comunicazione