Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 4 pagine
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1 Scopo e osservazioni generali relative all'indagine conoscitiva
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è stata adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 2 dicembre 2004. Essa stabilisce regole universalmente applicabili che definiscono a quali condizioni uno Stato e i suoi beni possano essere sottoposti alla giurisdizione di un altro Stato.
La Svizzera ha firmato la Convenzione il 19 settembre 2006 a New York (decisione del Consiglio federale del 22 marzo 2006). La Convenzione, nel suo insieme, è compatibile con il nostro ordinamento giuridico nazionale e contribuisce a migliorare la stabilità e la prevedibilità delle relazioni in materia di diritto internazionale.
Considerato che la Convenzione implica unicamente adeguamenti minori del diritto nazionale, si è rinunciato a indire una consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061). La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) ha tuttavia voluto procedere all'indagine conoscitiva prevista nell'articolo 10 della stessa legge, allo scopo di conoscere il parere dei Cantoni su un argomento che li riguarda direttamente. In effetti, quando sarà applicabile, la Convenzione si sostituirà a determinate disposizioni del diritto procedurale cantonale (e del futuro Codice svizzero di procedura civile). Era quindi importante conoscere il grado di accettazione generale di questo strumento internazionale presso i Cantoni.
Tenuto conto del fatto che in Svizzera la questione delle immunità degli Stati è attualmente disciplinata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sulla base di principi generali del diritto internazionale, la DDIP ha voluto includere anche la nostra Suprema Corte nell'indagine conoscitiva avviata il 14 febbraio 2007.
2 Partecipazione all'indagine conoscitiva e riassunto dei risultati
Con l'accordo del Capo del DFAE, la DDIP ha quindi invitato i Cantoni e il Tribunale federale a esprimersi.
I 20 Cantoni di ZH, BE, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU hanno risposto all'indagine conoscitiva avviata dalla DDIP informandola che approvavano la ratifica della Convenzione, condividevano l'analisi contenuta nel rapporto esplicativo della DDIP e non avevano alcuna obiezione da formulare. I Cantoni di Zurigo, Vaud e Ginevra hanno tuttavia formulato osservazioni materiali dettagliate, che sono oggetto del capitolo 3.
I cinque Cantoni seguenti hanno risposto alla DDIP di non avere osservazioni o che rinunciavano a esprimersi: LU, SZ, AR, SG e GR. Anche il Tribunale federale ha risposto che rinunciava a esprimere un parere.
3 Osservazioni di dettaglio
Il Cantone di Zurigo ha sottolineato l'importanza di assicurarsi che il sorgere e l'esazione di crediti fiscali risultanti da atti jure gestionis di uno Stato estero, e che quindi escludono l'immunità di quest'ultimo, non siano limitati dalla Convenzione.
Per quanto riguarda l'impostazione generale della Convenzione, il Cantone di Vaud esprime una riserva a proposito del fatto che la Convenzione risulta essere più protettrice dell'immunità degli Stati che non l'attuale regime giurisprudenziale sviluppato dal Tribunale federale. In particolare, il