Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 4 pagine

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dichiarazione interpretativa al fine di poter tenere conto della natura dell'attività del lavoratore in ogni caso specifico, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Il Cantone di Ginevra fa inoltre notare che, in virtù dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera c della Convenzione, non sarà più possibile avviare un procedimento contro uno Stato estero qualora un o una dipendente promuova un'azione ritenendo che la sua candidatura sia stata scartata a causa del sesso o qualora chieda di essere riassunto. In questi casi si impedirebbe l'applicazione degli articoli 3 capoverso 2, 5 capoverso 2 e 10 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Il Cantone di Ginevra propone due soluzioni: il Consiglio federale potrebbe formulare una riserva a proposito dell'applicazione della LPar oppure, ai fini della trasparenza e della leggibilità, modificare la LPAr in modo tale da porre una riserva sull'applicazione della Convenzione.

Sempre in materia di contratto di lavoro, il Cantone di Ginevra suggerisce che una dichiarazione interpretativa precisi espressamente che l'articolo 11 paragrafo 2 lettera c della Convenzione non possa essere invocato qualora il lavoratore faccia valere che i suoi rapporti di lavoro erano formalmente di durata determinata, ma effettivamente di durata indeterminata. Tale precisazione sarebbe necessaria per garantire che un'istanza non sia dichiarata irricevibile se tende a ottenere il pagamento del salario fino al termine di disdetta e che il dipendente sostenga di essere stato privato di detto termine dalla conclusione di diversi contratti di durata determinata, l'ultimo dei quali non sarebbe stato prorogato.

Infine, in relazione all'articolo 11 paragrafo 2 lettera d della Convenzione (azione relativa allo scioglimento dei rapporti di lavoro) il Cantone di Ginevra solleva la questione se non sia il caso di formulare una dichiarazione interpretativa per evitare che la sola discrezione di un capo di Stato, di un capo di governo o di un ministro degli affari esteri possa decidere che un'azione determinata possa pregiudicare la sicurezza dello Stato datore di lavoro, risultandone come conseguenza che l'immunità di tale stato sarebbe ammessa.

4 Conclusioni

L'indagine conoscitiva ha evidenziato che i Cantoni non sollevano obiezioni fondamentali alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni da parte della Svizzera. I Cantoni hanno tuttavia indicato problematiche attinenti a tre categorie: il campo d'applicazione della Convenzione, i diritti umani e la procedura. Tali questioni devono essere approfondite e saranno trattate nel messaggio del Consiglio federale relativo alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Qualora la ratifica della Convenzione sollevi problemi di compatibilità con il diritto nazionale, occorrerà decidere se la ratifica dovrà essere accompagnata da dichiarazioni interpretative o riserve, o se sarà necessario modificare la legislazione nazionale.