Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 4 pagine

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Cantone di Vaud afferma che la Convenzione sancisce la presunzione secondo cui tutti i beni di una banca estera rientrino nel campo degli atti jure imperii, di modo che il Tribunale federale non può più procedere a un'analisi in concreto.

Il Cantone di Vaud ha inoltre espresso il proprio rammarico per quanto concerne la soluzione prevista nell'articolo 12 della Convenzione, destinato a impedire un'azione civile anche in determinati casi di gravi violazioni dei diritti umani. Il Cantone di Vaud invita quindi la Svizzera e gli altri Stati a non dimenticare questa problematica e a esaminare possibili soluzioni.

Dal canto suo, il Cantone di Ginevra ha innanzitutto sottolineato l'importanza di assicurarsi che la Convenzione non possa applicarsi nel contesto di un procedimento penale. Si tratta in particolare di evitare che la Convenzione ostacoli un sequestro conservativo o probatorio necessario all'istruzione di una causa penale. In effetti, questo fatto sarebbe diametralmente opposto alla prassi svizzera secondo cui i sequestri nel procedimento penale possono interessare anche i beni patrimoniali di uno Stato estero quando non servono a compiti sovrani ma a compiti jure gestionis. Il Cantone di Ginevra chiede quindi formalmente che il Consiglio federale depositi una dichiarazione interpretativa secondo cui la Svizzera ritiene che la Convenzione non si applica ai procedimenti penali.

In seguito, il Cantone di Ginevra ha rivolto alla DDIP una serie di osservazioni e richieste concernenti:

• le disposizioni di natura procedurale, in particolare i termini, i privilegi e le immunità nel corso del procedimento (art. 23 par. 1 lett. b, art. 23 par. 3 e art. 24 par. 1 e 2 della Convenzione); e

• le disposizioni relative alle immunità giurisdizionali in materia di contratto di lavoro (art. 11 par. 2 della Convenzione).

Secondo il Cantone di Ginevra, il fatto che la Convenzione preveda termini di quattro mesi tra la notificazione della citazione e una sentenza contumaciale (art. 23 par. 1 lett. b) contraddice ai principi di celerità e di semplicità che reggono la procedura inerente al diritto del lavoro in Svizzera. Inoltre, il termine di quattro mesi per ricorrere contro una sentenza contumaciale è considerato eccessivo e incompatibile con il principio di celerità sunnominato. Questi due punti criticati si rivelano ancor più gravi qualora lo Stato interessato abbia scelto Ginevra come recapito per la causa in questione. Il Cantone di Ginevra propone di stabilire in una dichiarazione interpretativa che la Svizzera intende queste disposizioni nel senso che occorre rispettare i due termini di quattro mesi ogni volta che la notificazione della citazione e la notificazione della sentenza contumaciale hanno avuto luogo per via diplomatica. Pertanto, a contrario, tali termini non dovrebbero essere rispettati qualora lo Stato abbia scelto il proprio recapito (studio del suo patrocinatore o rappresentanza diplomatica) nel Cantone del tribunale davanti al quale è stato citato.

Per quanto concerne le immunità e i privilegi nel corso del procedimento, il Cantone di Ginevra indica che l'articolo 343 del Codice delle obbligazioni – che prevede che il giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e addossarle le tasse e spese o parti di esse – diverrà inapplicabile di fronte all'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione. Si suggerisce quindi di considerare un'eventuale modifica del Codice delle obbligazioni a questo proposito. Il Cantone di Ginevra osserva in seguito che l'articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione vieterebbe alle autorità ginevrine di applicare la legislazione cantonale che permette di subordinare la ricevibilità di una richiesta di perizia, di un reclamo o di un'istanza di annullamento di una sentenza contumaciale al pagamento di un anticipo delle spese o di un emolumento per l'iscrizione a ruolo.

Il Cantone di Ginevra formula infine alcune osservazioni riguardanti le immunità giurisdizionali per i contratti di lavoro, in particolare per quanto concerne il progetto di dichiarazione interpretativa dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera b numero iv elaborato dalla DDIP. Suggerisce di completare la