Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 11 pagine
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estratto dal casellario giudiziario, poiché in particolare da quello francese, non si può evincere se la persona richiedente abbia commesso reati. Pertanto si dovrebbe invece richiedere allo Stato d’origine un documento ufficiale, che comprovi che la persona non ha compiuto alcun reato.
Numerosi Cantoni8 hanno inoltre indicato il gran dispendio amministrativo e di risorse umane che le modifiche comporterebbero. Tra l’altro un Cantone9 auspica che i Cantoni siano invitati di nuovo alla procedura di consultazione anche in occasione della prossima revisione dell’ordinanza. Un Cantone10 è dell’opinione, che ogni Cantone dovrebbe inviare un rappresentante alle sedute per la trasposizione dell’Accordo di Schengen-Dublino.
Due Cantoni11 non ritengono avveduto prevedere per le armi bianche differenti procedure d’autorizzazione in ambito commerciale o tra privati.
3.2 Parere sulle singole disposizioni del progetto dell’ordinanza Articolo 2 capoverso a (Armi antiche)
Numerosi partecipanti alla consultazione12 sono contrari all’abbassamento al 1870, poiché il 1890 si è ormai imposto come limite grazie alla regolamentazione attuale. Il parere è motivato anche per il fatto che dal collezionismo di armi antiche non scaturirebbe alcun pericolo. Siccome molte armi con il nuovo limite non varrebbero più come armi “antiche”, per i collezionisti, ne conseguirebbe un grande onere supplementare. La direttiva di Schengen sulle armi non specificherebbe alcun anno, perciò si dovrebbe mantenere il 1890. Almeno per le vecchie armi militari dovrebbe valere la normativa passata, dato che molte persone ne sono ancora in possesso. Inoltre un Cantone13 osserva che secondo la normativa della Convenzione d’applicazione dell'Accordo di Schengen, sono considerate armi antiche le armi “sviluppate” prima del 1° gennaio 1870, mentre nell’ordinanza si parla però di “fabbricate”. Il Cantone pertanto ritiene che per le armi il cui modello è stato sviluppato prima del 1870, ma che vengono tuttora prodotte, dovrebbe essere ancora applicata la disposizione secondo cui sono antiche le armi per le quali non sono più in commercio le munizioni.
Altri Cantoni14 hanno addotto che sarebbe da riportare anche il capoverso 2 dell’articolo 82 lettera b della Convenzione d’applicazione dell'Accordo di Schengen. Pertanto non dovrebbero essere contemplate dalla legge sulle armi “le riproduzioni di armi di cui alla lettera
a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico”.
Un’organizzazione15 propone un capoverso 4 supplementare dove si enunci: “Per i collezionisti riconosciuti e per le organizzazioni culturali e storiche che si occupano di armi si possono prevedere facilitazioni amministrative per l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto e il possesso di armi e munizioni. “
8 SZ, SO, AI, TI, NE
9 ZH,
10 GE
11 SZ, GE
12 SZ, Federazione sportiva svizzera di tiro, UDC Svitto, Pro Tell, Federazione svizzera di tiro dinamico, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d’armi specializzati
13 GE
14 FR, TI, VD, VS
15 Federazione svizzera di tiro dinamico