Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 11 pagine

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Articolo 11 (Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d’acquisto)

Un Cantone28 è dell’opinione che solo in casi eccezionali (acquisto di armi da parte della polizia, società di sicurezza private) sia da rilasciare un permesso d’acquisto per più armi. Due organizzazioni29 desiderano sostituire nel capoverso 1 l’espressione “può“ con “rilascia“ e con ciò obbligare le autorità a rilasciare un permesso d’acquisto unicamente nei casi elencati.

Articolo 12 (Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi)

Su questo articolo, che regola l’acquisto delle armi da fuoco che necessitano di un permesso d’acquisto d’armi, sono state avanzate analoghe osservazioni come sull’articolo 8, che regola la successione ereditaria di armi da fuoco vietate. Un Cantone30 accoglie favorevolmente la normativa. Anche al riguardo di questo articolo alcuni Cantoni31 hanno proposto che il domicilio dell’erede dovrebbe essere l’autorità competente per il rilascio del permesso d’acquisto. Due Cantoni32 hanno inoltre suggerito che per gli uffici preposti alla successione sia da prevedere l’obbligo d’informare le autorità cantonali competenti e annoverare le armi da fuoco nel verbale o nell’inventario dell’eredità.

Articolo 13 (Obbligo di diligenza)

Un Cantone33 è dell’opinione che l’articolo non si possa applicare dato che una persona che intende vendere un’arma non è in grado di giudicare se l’acquirente sia effettivamente autorizzato all’acquisto. Si adduce come motivo il fatto che l’estratto dal casellario giudiziale contiene solo le condanne già espresse, ma non dà alcuna informazione su procedimenti in corso. Per questo il Cantone è dell’opinione che per ogni transizione di un’arma si dovrebbe prevedere un obbligo d’autorizzazione.

Articolo 14 (Fucili a ripetizioni portatili)

Alcuni Cantoni34 chiedono che siano registrate nella disposizione altre armi supplementari.

Essi desiderano completare la disposizione come di seguito:

e. i fucili a ripetizione manuale;

f. i fucili a una o più canne;

g. le armi da fuoco a un colpo a percussione periferica e di lunghezza totale superiore a 28 cm ma non eccedente i 60 cm.

Un Cantone35 rileva che sia nella legge che nell’ordinanza s’impiega ora solo il termine “fucili a ripetizione “ e che questo termine dovrebbe essere impiegato anche nel presente articolo.

28 GE

29 Pro Tell, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d’armi specializzati

30 AG

31 GR, ZH, BE

32 SO, BL

33 GE

34 FR, VD, VS

35 TI