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Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine
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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni avamprogetto del 17 marzo
modifica del2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Nell’intero testo l’espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con
«armi da fuoco».
Art. 2 lett. a
Per armi antiche s’intendono:
a. armi da fuoco fabbricate prima del 1870;
Art. 5 lett. d
Sono considerate parti essenziali di armi:
d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
1. il dispositivo di puntamento,
2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.