Progetto

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni avamprogetto del 17 marzo

modifica del2006

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Nell’intero testo l’espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con

«armi da fuoco».

Art. 2 lett. a

Per armi antiche s’intendono:

a. armi da fuoco fabbricate prima del 1870;

Art. 5 lett. d

Sono considerate parti essenziali di armi:

d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:

1. il dispositivo di puntamento,

2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

1 RS 514.541