Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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Spiegazioni in merito all’atto modificatore 2006 concernente l’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541), l’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511), l’ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (RS 946.202.1) e l’ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (RS 120.3)
1. Spiegazioni concernenti l’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541)
I. Situazione iniziale
La Svizzera ha approvato gli accordi di adesione alla normativa di Schengen e Dublino. Secondo la pianificazione attuale, gli accordi entreranno in vigore probabilmente alla fine del 2006, dopo le rispettive procedure di ratifica. Essi tuttavia non saranno applicati a partire da quel momento, bensì soltanto quando il Consiglio dell’Unione europea (UE) ne avrà decretato formalmente l’entrata in vigore. Ciò avverrà solo quando la Svizzera avrà concluso tutti i lavori di trasposizione e gli altri Stati membri di Schengen li avranno valutati positivamente. L’entrata in vigore formale sarà pertanto dichiarata dall’UE probabilmente nel 2008. In concomitanza con questa data è prevista anche l’entrata in vigore in Svizzera dei presenti adattamenti legislativi.
Dopo la trasposizione nella legge federale sulle armi delle disposizioni in materia di armi, principalmente della cosiddetta direttiva sulle armi1, mediante il decreto federale del 17 dicembre 20042, è ora necessario procedere agli adattamenti a livello di ordinanza. La presente revisione rispetta l’idea di disciplinamento3 sinora applicata, limitandosi esclusivamente alle modifiche che corrispondono al minimo obbligatorio imposto da Schengen. Non si sono effettuate modifiche che vanno oltre questo minimo necessario.
Le modifiche qui proposte vanno pertanto distinte dagli adattamenti oggetto della corrente revisione «nazionale» della legislazione sulle armi. Il Consiglio federale ha licenziato il corrispondente messaggio all’attenzione del Parlamento l’11 gennaio 20064. Con la revisione «nazionale» della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm)5 s’intendono colmare le lacune affiorate nell’applicazione pratica della legge e migliorare la prevenzione dell’uso abusivo di armi. Anche tale revisione ne comporterà in seguito una specifica dell’ordinanza.
1Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e
della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale L 256 del 13.9.1991, p. 51).
2Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per
l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 5715).
3Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione
europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») (FF 2004 5273, 5558).
4FF 2006…
5 RS 514.54
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