Progetto
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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Art. 3 Anni di calcolo del potenziale di risorse
1 Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
2 Il primo anno di calcolo dista sei anni dall’anno di riferimento mentre l’ultimo ne dista quattro anni.
Art. 4 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti
Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti (allegato 1) corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.
Art. 5 Indice delle risorse
1 L’indice delle risorse di un determinato Cantone (allegato 1) corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di detto Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
2 I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui indice delle risorse è inferiore al valore 100 sono considerati finanziariamente deboli.
3 L’indice delle risorse di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.
4 L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
Art. 6 Gettito fiscale e aliquota fiscale standardizzati
1 Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone (allegato 1) corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall'applicazione di un’aliquota proporzionale di imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota fiscale standardizzata).
2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera per un determinato anno di riferimento (allegato 1) comprende:
a) la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni secondo la statistica finanziaria delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
b) la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD).