Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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Rapporto esplicativo sull'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

1. Introduzione

Nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale ha presentato un primo pacchetto1 contenente le modifiche costituzionali necessarie e la revisione totale della legge federale concernente la perequazione finanziaria. Il secondo progetto2 comprendeva gli adeguamenti delle leggi speciali. Nel terzo progetto il Consiglio federale presenta i decreti federali concernenti la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e quella dei casi di rigore.

Parallelamente il Consiglio federale emana l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). Questa si basa sulla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2) e disciplina la perequazione finanziaria in senso stretto. La LPFC conferisce numerose competenze legislative al Consiglio federale, tra cui l'adeguamento annuo dei mezzi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, la ripartizione dei mezzi tra i Cantoni finanziariamente deboli, la definizione dei criteri per la ripartizione tra i Cantoni dei mezzi provenienti dalla compensazione degli oneri come pure la ripartizione dei mezzi nell'ambito della compensazione dei casi di rigore.

L’argomento della OPFC è di natura chiaramente tecnica. Nei singoli articoli vengono dunque descritti unicamente i metodi di calcolo semplici e quelli basilari. Le formule e le tabelle figurano negli allegati. A questo proposito si evidenzia che tutte le cifre indicate negli al-

legati del presente progetto si basano su modelli di calcolo e sono quindi provvisorie.

I dati definitivi relativi al primo anno della nuova perequazione finanziaria saranno di-

sponibili solo a metà del 2007.

2. Spiegazioni concernenti i singoli articoli

Articolo 1

Il capoverso 1 disciplina la composizione del potenziale di risorse riferendosi all'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPCF. Contrariamente al predetto articolo di legge in cui si elencano in generale le parti integranti del potenziale di risorse, nel capoverso 1 dell’ordinanza si concretizza la composizione del potenziale di risorse e la si completa includendo i redditi tassati alla fonte e i riparti fiscali. Il potenziale di risorse non deve tuttavia rappresentare le entrate fiscali effettive di un Cantone, bensì le risorse finanziarie che tale Cantone può potenzialmente utilizzare. Il calcolo del potenziale di risorse si fonda pertanto sulla cosiddetta base imponibile aggregata (BIA). La BIA comprende i redditi da lavoro e da capitale come pure gli utili realizzati in un Cantone nell'arco di un anno e soggetti alle imposte cantonali e comunali. La BIA rappresenta dunque il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente di un Cantone. Di conseguenza, il potenziale di risorse di tutta la Svizzera corrisponde alla somma dei potenziale di risorse di tutti i Cantoni (art. 1 cpv. 2).

Articoli 2 e 3

Benché tra la BIA e il potenziale di risorse vi sia una relazione direttamente lineare, occorre fare una distinzione tra i due concetti. La BIA si riferisce a un singolo anno di calcolo, mentre il potenziale di risorse si basa, secondo l'articolo 3 capoverso 4 LPFC, sulle cifre (BIA) di-

1 Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, FF 2002 2065.

2 Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5349.