Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 8 pagine

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II. TRATTI ESSENZIALI DEI CAMBIAMENTI

a) Disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

L’articolo 75 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS, cfr. Allegato 1)

sancisce il principio secondo cui i viaggiatori malati possono trasportare stupefacenti o sostanze psicotrope ai fini di una terapia medica, a condizione che dispongano di uno speciale attestato. Con decisione del 22 dicembre 1994 (cfr. Allegato 2), il Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen ha concretizzato tale principio definendo nei dettagli, oltre al contenuto e alla forma dell’attestato, anche le modalità di rilascio. L’attestato è rilasciato dietro prescrizione medica. È però solo la ricetta medica che autorizza a ritirare stupefacenti e non l'attestato. Questo è valido al massimo per 30 giorni, anche se il viaggio dovesse durare più a lungo. Gli interessati che intendano soggiornare all’estero per un periodo superiore ai 30 giorni devono rivolgersi a un medico del posto per coprire il fabbisogno per il resto del viaggio.

b) Recepimento nell’ordinanza sugli stupefacenti

Visto l'articolo 5 capoverso 1bisLStup, la procedura per il rilascio di un attestato che consente a viaggiatori malati di trasportare stupefacenti da una frontiera all’altra va fissata nell'ordinanza sugli stupefacenti (OStup)4.

Il pensiero di fondo è di prevedere una soluzione pragmatica per il rilascio o l'autenticazione degli attestati destinati ai viaggiatori malati. L’obiettivo è di introdurre un sistema che sia il più semplice possibile, risponda ai requisiti di Schengen e implichi nel contempo poche trafile amministrative e un onere minimo per i pazienti e i medici.

Il modello d'applicazione posto in discussione dall'UFSP nel quadro dell'indagine conoscitiva dell'11 gennaio - 7 marzo 2006 si orientava alla soluzione praticata in Germania. Il modello proposto si fondava sul principio secondo il quale l'attestato è emesso su richiesta del paziente dal medico che ha prescritto lo stupefacente e in seguito il paziente deve trasmetterlo all'autorità cantonale competente per l'autenticazione. Tale servizio dovrebbe conservare una copia dell'attestato in vista di eventuali richieste di chiarimenti da parte di autorità straniere.

Tuttavia, questo modello di realizzazione legato alle autorità è stato oggetto di critiche a causa degli oneri d'esecuzione che esso genera per i Cantoni. L'UFSP ha dunque riesaminato la sua proposta cercando di semplificarla. In base ai risultati di questa analisi l'UFSP presenta ora un nuovo modello che, conformemente alle esperienze raccolte in Norvegia, è maggiormente orientato al sistema di consegna dei medicamenti vigente in Svizzera e dunque corrisponde in misura maggiore alle

esigenze di praticabilità summenzionate. La nuova proposta è caratterizzata in primo luogo dal principio secondo il quale l'attestato è autenticato dal personale medico che consegna effettivamente lo stupefacente prescritto al paziente. In conformità a ciò, occorre differenziare tra due casi:

- nel caso normale l'attestato, il cui formulario ufficiale è messo a disposizione elettronicamente

da Swissmedic, va emesso dal medico curante su richiesta del paziente (Sezioni A-C del formulario). Come finora, il paziente ritira lo stupefacente in farmacia presentando la ricetta medica. Parallelamente, sottopone il formulario al farmacista per l'autenticazione (Sezione D del formulario). Infine il farmacista trasmette una copia dell'attestato autenticato all'autorità

4 Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope; RS 812.121.1