Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 8 pagine

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I capoversi 2-6 enunciano alcune norme completive per i casi in cui gli stupefacenti siano esportati verso un altro Stato di Schengen.

Secondo il capoverso 2, i pazienti che si recano in un altro Stato di Schengen possono esigere dal loro medico curante un attestato speciale contenente le informazioni necessarie a provare le cure. Non esiste però alcun obbligo legale per il paziente a richiedere un attestato. Nel caso in cui i

viaggiatori malati si rechino all'estero senza attestato non devono essere perseguiti penalmente in Svizzera (cfr. art. 19 segg. LStup). Ciò non è neanche necessario dato che Schengen intende

unicamente garantire che viaggiatori malati possano ottenere un attestato allo scopo di semplificare il trasporto dei medicamenti prescritti dal medico nei Paesi esteri firmatari dell'Accordo.

Dopo che il medico curante ha compilato le Sezioni A, B e C dell'attestato, i vaggiatori malati si rivolgono come al solito a un farmacista che consegna i medicamenti prescritti dietro presentazione della ricetta medica. Il farmacista autentica l'attestato presentatogli (Completamento della Sezione D del formulario) e ne trasmette una copia all'autorità competente del Cantone in cui sono state

prodigate le cure (capoverso 3). La copia va trasmessa all'autorità cantonale il più rapidamente possibile, dato che le eventuali domande da parte di autorità straniere pervengono sicuramente nel periodo che segue la visita medica, quando il paziente si trova all'estero con lo stupefacente e

l'attestato autenticato. L'autenticazione non genera ulteriori obblighi di diligenza per il farmacista. Egli non effettua più controlli di quelli che deve comunque svolgere al momento di consegnare uno

stupefacente prescritto da un medico (p.es. controllare che la quantità prescritta corrisponda al dosaggio abituale ecc.).

Nel caso in cui il medico curante sia autorizzato dal diritto cantonale a dispensare direttamente i medicamenti e possa dunque consegnare personalmente gli stupefacenti, il capoverso 4 comprende un disciplinamento d'eccezione, secondo il quale il paziente non è più costretto a recarsi in farmacia, dato che il farmacista non deve autenticare l'attestato. Il medico compila in modo esauriente l'attestato (Sezioni A-D) e ne trasmette una copia all'autorità cantonale competente. Questo disciplinamento speciale, secondo cui sia l'attestato sia la sua autenticazione sono effettuati dal medico, è giustificato in considerazione del fatto che i medici abilitati alla dispensazione diretta necessitano di

un'autorizzazione cantonale, motivo per cui sottostanno a una sorveglianza speciale da parte delle autorità del Cantone. In Svizzera il disciplinamento della consegna di medicamenti compete ai

Cantoni, i quali stabiliscono le condizioni che permettono anche ai medici, oltre che ai farmacisti, di dispensare medicamenti nel proprio studio.

Capoversi 5 e 6 formulari: il formulario ufficiale, che va impiegato per l'attestazione, è messo a

disposizione da Swissmedic in Internet (assieme a una guida), in modo che il medico curante lo possa compilare direttamente e consegnare al paziente. Il formulario (parte anteriore) va compilato nella rispettiva lingua nazionale. In Svizzera sarà quindi disponibile in italiano, tedesco e francese. Sulla parte posteriore, il formulario riporta la traduzione in inglese e, se necessario, in francese ai sensi della normativa di Schengen. Qualora siano prescritti due o più stupefacenti, occorre utilizzare per ognuno un formulario separato (cpv. 5). In alcuni casi capita che al paziente siano prescritte

contemporaneamente due o più forme di somministrazione (p.es. compresse e gocce) o due

posologie per lo stesso stupefacente. Trattandosi dello stesso stupefacente, è possibile utilizzare un unico formulario. Per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitavi anche senza ricetta medica (art. 3 lett. c OStup) non è necessario alcun attestato, come fissato chiaramente dal capoverso 5.