Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 8 pagine

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competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure;

- nel caso in cui il medico curante sia autorizzato a dispensare direttamente i medicamenti e

dunque consegni personalmente lo stupefacente prescritto, la visita dal farmacista diviene inutile. Il medico curante compila direttamente l'attestato (Sezioni A-D del formulario), lo

consegna al paziente e ne trasmette una copia all'autorità cantonale competente.

Questa nuova procedura ha il vantaggio di semplificare notevolmente le cose per il paziente, dato che l'attestato viene autenticato direttamente dal personale medico che consegna i farmaci. Inoltre, essa genera anche per i servizi cantonali un onere supplementare minore rispetto al modello originale. Il compito dell'autorità cantonale competente si limita, oltre a eventualmente fornire informazioni nel singolo caso, all'usuale sorveglianza del personale medico. Infine, anche l'onere generato per i medici e i farmacisti dalla compilazione e dall'autenticazione dell'attestato è sostenibile. In particolare, i farmacisti che autenticano l'attestato non sono soggetti a un maggiore obbligo di diligenza, dato che essi devono comunque controllare sommariamente che la quantità e il dosaggio dello stupefacente prescritto siano usuali.

Come già nell'ambito della proposta di realizzazione originale, si è rinunciato consapevolmente ad estendere il sistema dell’attestato agli Stati non vincolati da un Accordo d'associazione alla normativa di Schengen. Questi Stati non sono infatti tenuti a riconoscere l’attestato e si dubita quindi dell’utilità di un simile documento per i pazienti che vi si recano.

III. SPIEGAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

In vista dell’introduzione della normativa di Schengen, le disposizioni sui viaggiatori malati (finora art. 40 OStup) sono ripartite su 3 articoli (art. 40 relativo all’importazione di stupefacenti, art. 40a

all’esportazione e art. 40b all’informazione da parte delle autorità). Inoltre, questa nuova strutturazione comporta la necessità di modificare, anche se solo a livello redazionale, l'articolo 4 OStup.

1. Importazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati (art. 40)

Il nuovo articolo 40 disciplina l’importazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati e, dal punto di vista materiale, corrisponde al disciplinamento vigente (art. 40 cpv. 1 e 3 OStup): secondo il

capoverso 1 i viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d’importazione, gli stupefacenti necessari per al massimo un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, i viaggiatori devono rivolgersi a un medico abilitato all’esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari per la cura.

Secondo il capoverso 2, dal disciplinamento previsto al capoverso 1 sono state escluse, come finora, le sostanze vietate di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup. Queste sostanze figurano nell’Appendice d dell'ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup-Swissmedic; RS 812.121.2).

2. Esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati (art. 40a)

Il capoverso 1, che riprende immutata l'attuale disposizione (art. 40 cpv. 2 OStup), prevede che i viaggiatori malati possano esportare senza autorizzazione al massimo gli stupefacenti necessari per un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette. Il capoverso 1 continua ad avere validità generale, cioè a prescindere dal Paese verso il quale sono esportati gli stupefacenti.