Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 8 pagine

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Secondo il capoverso 7, l’esportazione di stupefacenti vietati ai sensi dell’articolo 8 LStup non è prevista, com’è stato fondamentalmente il caso finora.

La compilazione del formulario da parte del medico o del farmacista può essere fatturata come parte della consultazione medica5.

3. Informazione (art. 40b)

Capoverso1: secondo la decisione del Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen (cfr. Allegato 2), gli Stati di Schengen sono esortati a designare un servizio centrale preposto al chiarimento delle domande relative agli attestati. A tale riguardo, l’articolo 40b capoverso 1 sancisce la competenza di Swissmedic, in qualità di centro d’informazione internazionale, di chiarire le questioni relative

all'importazione e all'esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Si pensi per esempio a domande di autorità straniere sui servizi preposti all’autenticazione degli attestati o alla richiesta di dati statistici. Si tratta dunque di un servizio d'informazione centrale che non è tenuto ad essere al corrente di tutti dettagli del singolo paziente ma che deve piuttosto poter fornire, su richiesta, informazioni generali dall'estero.

Capoverso 2: nel singolo caso, l'istituto può trasmettere domande di autorità straniere al servizio cantonale competente. Si può partire dal presupposto che tale servizio possa fornire informazioni più dettagliate su singoli casi di quanto possa farlo l'istituto, dato che esso riceve sempre una copia dell'attestato autenticato, sia proprio in vista di eventuali richieste d'informazione, sia allo scopo di effettuare l'usuale sorveglianza del personale medico che dispensa stupefacenti. Anche in altri Stati di Schengen, nel singolo caso le informazioni sono fornite in maniera decentralizzata. L’obbligo

d’informare si estende a tutte le indicazioni necessarie al rilascio dell’attestato, p.es. all’abilitazione del medico. Dato che l’obbligo d’informare le autorità straniere implica anche la comunicazione di dati personali, l'autorità cantonale competente è tenuta a prendere in considerazione le esigenze di

protezione dei dati. A tale riguardo, si vedano gli articoli 18a-18e LStup6, che contemplano esigenze di protezione dei dati specifiche (p.es. il diritto degli interessati di essere informati). In relazione

all'obbligo d'informazione delle autorità che trattano i dati, pure disciplinato nella legge, va precisato che l'informazione dovrebbe essere effettuata già in occasione dell'emissione degli attestati. Si

prevede di introdurre le indicazioni necessarie nella guida destinata ai pazienti.

Ai sensi del capoverso 3, all’inizio dell’anno i Cantoni comunicano all’Istituto il numero di attestati emessi nel corso dell’anno precedente. Questa procedura consente di tenere sotto controllo il numero degli attestati rilasciati e agevola nel contempo l’obbligo internazionale d’informazione di Swissmedic, ai sensi del capoverso 1.

4. Equipaggiamento d’emergenza (art. 40c)

Questo articolo non ha subito modifiche rispetto al vigente articolo 40a OStup. È mutata solo la

numerazione.

5 Conformemente alla relativa interpretazione del capitolo TARMED (Kl-00.06.5), i certificati d'incapacità al lavoro, informazioni ai pazienti e tutti gli altri rapporti brevi (fino a 10 righe di testo su una pagina A4), formalizzati o meno, fanno parte delle "prestazioni di base generali". Dato che i farmacisti, conformemente alle tariffe, possono fatturare un cosiddetto importo forfetario (CHF 4.30) per ogni medicamento soggetto all'obbligo di prescrizione e una volta al trimestre un importo forfetario per paziente (CHF 9.20) per la gestione del dossier, non è previsto alcun ulteriore rimborso per l'autenticazione.

6 Cfr. l'Allegato 3.