Rapporto OUC
Consultazione 2006/72: Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV): Allegato 1 Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC; Allegato 2, Direttive concernenti le zone di copertura televisive regionali · 8 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Zone di copertura OUC in base alla nuova LRTV
Rapporto esplicativo concernente il progetto dell’ottobre 2006
1. Introduzione
Nella primavera del 2007 entrerà molto probabilmente in vigore la nuova legge sulla radiotelevisione (nLRTV). Questo nuovo dispositivo normativo, approvato dal Parlamento il 24 marzo 2006, prevede un sistema di concessionamento completamente nuovo per le emittenti: l’obbligo di annuncio vigerà sempre; tuttavia, necessiterà di una concessione solo chi richiede contributi dai proventi dei canoni oppure chiede un accesso privilegiato alla rete terrestre senza filo per la diffusione del suo programma. Il nuovo testo di legge sancisce anche il passaggio dall’attuale sistema di concessione unica a un sistema di concessioni di radiocomunicazione separate per emittenti che sottostanno al diritto sulla radiotelevisione e quelle che invece soggiacciono alla legislazione sulle telecomunicazioni. Ne deriva una nuova ripartizione delle competenze: al DATEC compete il rilascio di concessioni radiotelevisive a emittenti private; in futuro spetterà invece alla Commissione federale delle comunicazioni (oppure all’UFCOM con una delega di competenza) rilasciare le concessioni che sottostanno al diritto delle telecomunicazioni. La diffusione analogica di programmi radiofonici su OUC costituisce al riguardo un caso particolare, in quanto per ogni frequenza è ancora possibile diffondere un solo programma radiofonico. Questo dato di fatto fa sì che, anche con la nuova regolamentazione, la concessione di radiocomunicazione e la concessione di diffusione analogica nella gamma OUC continueranno a costituire un tutt’uno.
Con il nuovo ordinamento sui canoni (ripartizione delle tasse di ricezione), le emittenti private avranno a disposizione molti più mezzi finanziari rispetto ad ora. Riceveranno infatti il quattro percento dei proventi delle tasse di ricezione televisiva. Chi richiede questo contributo s’impegna ad adempiere il mandato di prestazioni corrispondente.
Per l’applicazione di questo nuovo sistema occorre in un primo tempo definire le zone di copertura. In seguito, per ognuna di queste zone verrà messa a concorso una concessione che prevede il mandato di prestazioni e la quota dei proventi del canone a disposizione per la corrispondente zona di copertura. Le presenti direttive definiscono il numero e l’estensione geografica delle nuove zone di copertura televisiva.
Affinché la nuova regolamentazione possa essere rapidamente applicata, l’indagine conoscitiva per definire le zone di copertura è stata indetta ancor prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
2. Basi legali
La definizione delle zone di copertura si basa sull’art. 39 nLRTV (Concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone) e sull’art. 43 cpv. 3 nLTRV (concessioni con mandato di prestazione).
Per le emittenti con partecipazione al canone il Consiglio federale definisce in un allegato dell’ordinanza sulla radiotelevisione dopo consultazione della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), il numero e l’estensione delle zone di copertura e il tipo di diffusione. Le zone di copertura devono formare un’unità politica e geografica oppure avere contatti politici molto stretti. Inoltre,