Avamprogetto OUC
Consultazione 2006/72: Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV): Allegato 1 Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC; Allegato 2, Direttive concernenti le zone di copertura televisive regionali · 14 pagine
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784.40.1 Ordinanza sulla radiotelevisione
Allegato 1
Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC
1 Campo d’applicazione
Le direttive disciplinano la propagazione terrestre, senza filo, di programmi radiofonici svizzeri su frequenze della banda delle onde ultracorte (pianificazione delle reti emittenti OUC).
2 Definizioni
Nelle presenti direttive, s’intende per:
a. mandato di prestazioni: mandato di programma secondo l’art. 38 cpv. 1 lett. a LRTV, risp. art. 43 cpv. 1 lett. a LRTV;
b. partecipazione al canone: quota dei proventi delle tasse di ricezione secondo l’art. 40 LRTV;
c. programma complementare senza scopo di lucro: programma secondo art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV;
d. zona di copertura: intera zona di copertura assegnata ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LRTV risp. art. 43 cpv. 1 LRTV
e. nucleo: il nucleo con potenziale significativo di udienza in una zona destinataria locale o regionale;
f. agglomerati: zone correlate di più Comuni con una zona centrale; definizione e portata sulla base del censimento 2000 secondo l’Ufficio federale di statistica.
g. ricezione stazionaria: la captazione mediante un ricevitore domestico stazionario, raccordato a antenna singola, a un’antenna collettiva o a una più vasta rete di diffusione via cavo;
h. ricezione portatile: la captazione mediante un ricevitore portatile, all’interno o all’esterno di edifici;
i. ricezione mobile: la captazione mediante un ricevitore montato su un veicolo in movimento provvisto di un’adeguata antenna esterna (a ca. 1,5 m dal suolo).
2004–......