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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 8

Abrogato

Art. 14 cpv. 4, 5 e 6 (nuovo)

4 I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

a. della procedura di vendita all'asta per 400 tonnellate lorde;

b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra-vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentameno preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

5 Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 400 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all’ADC e all’ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a.

6 I quantitativi supplementari di cui al capoverso 4 lettera a sono venduti all'asta in due parti uguali ripartite rispettivamente sui mesi da maggio a luglio e da agosto a ottobre. Le due metà sono messe all'asta separatamente.

1 RS 916.121.10

2007–....