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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva

2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata d’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

Art. 4 cpv. 1 lett. g

g. eventualmente l’esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.

Art. 5 titolo cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

Ammissione alla produzione di vino

1

Sono ammesse alla produzione di vino solo le superfici viticole

3

La vendita di vino come pure di uve o di mosto d’uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione di vino.

Art. 7a cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3

1 Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:

a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2) inferiore a quello menzionato nell’articolo 11 capoverso 5;

b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione di vino, e

c. …

1 RS 916.140

2007-....