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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
3 Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione di vino.
Art. 8 e 9: Controllo della vendemmia
Abrogati
Titolo che precede l'articolo 10
Sezione 3 : Denominazione ed esigenze minime
Art. 10 Termini vinicoli specifici
1 I termini vinicoli specifici menzionati nell’Allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni.
2 Essi sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando il termine specifico protetto è accompagnato da un’espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.
Art. 10b Regioni vitivinicole
Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:
a. la regione Svizzera romanda, che comprende i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friburgo, Neuchâtel, Giura e la regione del Lago di Bienne del Cantone di Berna;
b. la regione Svizzera tedesca, che comprende i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni, ad eccezione della Mesolcina, e la regione del Lago di Thun del Cantone di Berna;
c. la regione Svizzera italiana, che comprende il Cantone Ticino e la Mesolcina del Cantone dei Grigioni.
Art. 11 Vini a denominazione d’origine controllata
1 Per vini a denominazione d’origine controllata (DOC) s’intendono vini designati dal nome di un Cantone o di un’area geografica di un Cantone.
2 I Cantoni fissano le esigenze per le denominazioni d’origine controllata, le quali comprendono in particolare:
a. una delimitazione dell’area geografica nella quale sono prodotte almeno le uve;
b. un elenco dei vitigni autorizzati;
c. un elenco dei metodi di coltivazione autorizzati;