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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
d. il tenore naturale minimo in zucchero per vitigno autorizzato;
e. la resa massima per unità di superficie per vitigno autorizzato;
f. un elenco delle tecniche di vinificazione autorizzate;
g. un sistema di analisi e di esame organolettico del vino pronto per la vendita.
3 I Cantoni possono estendere una denominazione d’origine controllata oltre i loro confini qualora:
a. la superficie viticola costituisca un’entità geografica ben determinata, e
b. la denominazione d’origine controllata comune soggiaccia alle stesse esigenze.
4 I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC con le esigenze che hanno fissato conformemente al capoverso 2.
5 I tenori naturali minimi in zucchero fissati dai Cantoni non possono essere inferiori ai valori seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi °Brix °Brix
Regione Svizzera romanda 15,2° 17°
Regione Svizzera tedesca 15,8° 17°
Regione Svizzera italiana 15,8° 17°
Per la conversione di gradi Brix in gradi Oechsle, si veda l’Allegato 2.
6 Le rese per unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori ai valori seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 kg/m2 Regione Svizzera romanda 1,4 1,2
Regione Svizzera tedesca 1,4 1,2
Regione Svizzera italiana 1,2 1,0
Art. 12 Vini con indicazione geografica tipica
1 Per vini con indicazione geografica tipica (IGT) s’intendono vini designati dal nome del Paese o da una parte di esso, di dimensioni maggiori di quelle di un Cantone. Essi devono soddisfare le esigenze seguenti:
a. le uve sono raccolte nell’area geografica che designa il vino;
b. il tenore naturale minimo in zucchero è di 14,4° Brix per le uve di vitigni bianchi e di 15,2° Brix per le uve di vitigni rossi;
c. la resa per unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 per tutti i vitigni;