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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
b. dei precedenti dell’azienda controllata circa il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11-13;
c. dell’attendibilità degli autocontrolli già eseguiti;
d. della dimensione dell'azienda;
e. del genere di strumenti di misura a disposizione;
f. di qualsiasi informazione che lasci supporre un’eventuale infrazione contro le rispettive disposizioni;
g. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.
2 Se necessario ordinano il declassamento delle partite d’uva e dei mosti d’uva ai sensi dell’articolo 16.
3 Essi registrano le notifiche d’incantinamento ai sensi dell’articolo 16b capoverso 5.
4 Essi forniscono, ogni anno entro la fine di novembre, un rapporto di vendemmia contenente i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali2.
Art. 16d Partecipazione della Confederazione
La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi del controllo della vendemmia. Essa versa un importo forfetario ai Cantoni che eseguono il controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale di vendemmia. Tale importo comprende un importo di base fisso di 1'000 franchi e un importo di 45 franchi per ha di vigneto.
Art. 16e Pubblicazione
L’Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.
Titolo che precede l’articolo 16f
Sezione 3b : Controllo del commercio dei vini
Art. 16f Oggetto
1 Il controllo del commercio dei vini riguarda l’attività commerciale di tutte le persone o aziende (di seguito aziende) attive nel commercio dei vini.
2 Per commercio dei vini s’intende la compera e la vendita di succo d’uva, mosti d’uva, prodotti contenenti vino e di vini nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.
Art. 16g Obblighi delle aziende
1 Ogni azienda che intenda esercitare il commercio dei vini deve notificarlo all’organo di controllo 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.