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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Titolo che precede l’articolo 16a
Sezione 3a Controllo della vendemmia
Art. 16a Oggetto
1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinata alla vinificazione, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4. L’obiettivo di tale controllo è di garantire il rispetto delle disposizioni di produzione conformemente agli articoli 11-13.
2 Il controllo della vendemmia avviene secondo il sistema dell’autocontrollo e della sorveglianza in base all’analisi dei rischi in virtù degli articoli 16b e 16c.
3 I Cantoni possono prevedere un controllo sistematico della vendemmia.
Art. 16b Obblighi del vinificatore
1 Il vinificatore registra per ogni singola partita d’uva:
a. il nome del viticoltore;
b. l’ubicazione o il numero della particella;
c. il vitigno;
d. il quantitativo in kg;
e. il tenore naturale in zucchero;
f. la data di ricevimento.
2 Il tenore naturale in zucchero dev’essere determinato prima della trasformazione, mediante un rifrattometro autorizzato dal laboratorio cantonale.
3 Il vinificatore classifica le partite d’uva in una delle tre classi di vini di cui agli articoli 11, 12, e 12c.
4 I viticoltori sono tenuti a fornire ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere ac.
5 Il vinificatore comunica mediante notifica d’incantinamento alle autorità cantonali, secondo le loro istruzioni:
a. i quantitativi vendemmiati in kg; per l’indicazione in litri, il fattore di conversione è di 0,8;
b. la media ponderata del tenore naturale in zucchero.
6 Questi dati vanno notificati per classe di vino, denominazione e vitigno.
Art. 16c Obblighi dei Cantoni
1 I Cantoni disciplinano ed effettuano il controllo della vendemmia in base ai rischi. A tale riguardo tengono conto in particolare:
a. dei rischi constatati in materia di limitazione della produzione e del tenore naturale minimo in zucchero;