Progetto
Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 164Fedlex · Progetto
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
2 Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di vini IGT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell’anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre vini IGT per queste superfici.
Art. 12a Vini con indicazione geografica tipica con denominazione tradizionale
propria
1 Per vini IGT con denominazione tradizionale propria s’intendono vini:
a. ottenuti da uve prodotte nell’area geografica di un solo Cantone;
b. che riportano una denominazione tradizionale ai sensi dell’Allegato 3, definita dalla legislazione del Cantone che la detiene;
c. la cui denominazione tradizionale non è utilizzata contemporaneamente per un vino a denominazione d’origine controllata.
2 I Cantoni fissano esigenze supplementari a quelle stabilite dall’articolo 12 lettere b e c.
Art. 13 Vini da tavola
1 Per vini da tavola (VDT) svizzeri s’intendono vini prodotti con uve raccolte in Svizzera, il cui tenore naturale minimo in zucchero è di 13,6° Brix.
2 Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di VDT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell’anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre VDT per queste superfici.
Art. 14 Registro delle denominazioni d’origine controllata
1 L’Ufficio federale tiene e pubblica un registro svizzero delle denominazioni di origine controllata conformemente all’articolo 11.
2 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro denominazioni d’origine controllata e i riferimenti della legislazione cantonale corrispondente. Qualsiasi modifica dev’essere notificata senza indugio all’Ufficio federale.
Art. 15 Trattamento separato secondo le classi
Le uve e i mosti d’uva destinati alla trasformazione nonché i vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le classi.
Art. 16 Declassamento
1 Le partite d’uva, i mosti d’uva o i vini per i quali è perseguita la classificazione come vini DOC o IGT ma che non corrispondono a una delle esigenze relative ai vini DOC o IGT sono declassati alla categoria inferiore. La denominazione delle partite d’uva, dei mosti d’uva e dei vini declassati è adeguata di conseguenza.
2 Le partite d’uva e i mosti d’uva che non rispondono alle esigenze relative ai VDT non possono essere trasformati in vino né commercializzati come tale.