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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva

j. ordinanza del DFE del 23 novembre 200514 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL);

k. ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie (OFE);

l. ordinanza BDTA del 23 novembre 200516.

2 La presenta ordinanza si applica ai controlli:

a. delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 OPPrim;

b. dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;

c. della mungitura, dell’allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;

d. delle disposizioni rientranti nel campo d’applicazione delle ordinanze secondo il presente articolo per i quali è richiesta la presenza del gestore.

Art. 2 Frequenza dei controlli

1 Gli organi di controllo coordinano i rispettivi controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l’anno e le aziende biologiche non più di due volte l’anno.

2 Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:

a. delle aziende in cui l’organo responsabile dell’esecuzione ha constatato lacune durante il controllo precedente;

b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato che non rispettino le prescrizioni;

c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell’esercizio;

d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.

3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:

a. 2 anni per i controlli in virtù dell’ordinanza del 22 settembre 199717 sull’agricoltura biologica;

b. 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAn18, dell’OPAc19, dell’OPD20 (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell’OCCamp21, dell’OPPrim22 e dell’OIgPL23;

c. 12 anni per i controlli in virtù dell’OMVet24, dell’OPD25 (dati relativi alla struttura aziendale), dell’OCEst26, dell’OQL27, dell’OFE28 e dell’ordinanza BDTA29.

14 RS 916.351.021.1

15 RS 916.401

16 RS 916.404

17RS 910.18

18RS 455.1

19 RS 814.201

20RS 910.13

21RS 910.17

22 RS 916.020

23 RS 916.351.021.1

24 RS 812.212.27