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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
j. ordinanza del DFE del 23 novembre 200514 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL);
k. ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie (OFE);
l. ordinanza BDTA del 23 novembre 200516.
2 La presenta ordinanza si applica ai controlli:
a. delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 OPPrim;
b. dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;
c. della mungitura, dell’allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;
d. delle disposizioni rientranti nel campo d’applicazione delle ordinanze secondo il presente articolo per i quali è richiesta la presenza del gestore.
Art. 2 Frequenza dei controlli
1 Gli organi di controllo coordinano i rispettivi controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l’anno e le aziende biologiche non più di due volte l’anno.
2 Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:
a. delle aziende in cui l’organo responsabile dell’esecuzione ha constatato lacune durante il controllo precedente;
b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato che non rispettino le prescrizioni;
c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell’esercizio;
d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.
3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:
a. 2 anni per i controlli in virtù dell’ordinanza del 22 settembre 199717 sull’agricoltura biologica;
b. 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAn18, dell’OPAc19, dell’OPD20 (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell’OCCamp21, dell’OPPrim22 e dell’OIgPL23;
c. 12 anni per i controlli in virtù dell’OMVet24, dell’OPD25 (dati relativi alla struttura aziendale), dell’OCEst26, dell’OQL27, dell’OFE28 e dell’ordinanza BDTA29.
14 RS 916.351.021.1
15 RS 916.401
16 RS 916.404
17RS 910.18
18RS 455.1
19 RS 814.201
20RS 910.13
21RS 910.17