Progetto

Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva

4 Inoltre ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo in base a una valutazione dei rischi. I principi di definizione e valutazione dei rischi sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli

1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 gli organi di controllo devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702030 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

2 I risultati dei controlli eseguiti da un organo sono vincolanti per tutte le autorità competenti per l’esecuzione.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

1 Le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 1 gestiscono congiuntamente per ogni Cantone un organo di coordinamento.

2 L’organo di coordinamento stabilisce le aziende da controllare e gli ambiti di controllo. Tiene un elenco delle persone responsabili dell’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 1 e trasmette tale elenco una volta l’anno all’Ufficio federale dell’agricoltura.

3 I Cantoni registrano in una banca dati dettagliata, standardizzata e comune i dati delle aziende controllate, i risultati dei controlli e le misure amministrative decise come anche i dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi.

Art. 5 Compiti della Confederazione

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura sostiene e sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in coordinazione con l’Ufficio federale di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Unità federale per la filiera alimentare.

2 La Confederazione mette a disposizione i dati dei controlli di diritto pubblico per i controlli di diritto privato.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 7 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2 L’articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25RS 910.13

26 RS 910.133

27 RS 916.351.0

28 RS 916.401

29 RS 916.404

30 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: [email protected].