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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva

Allegato 2 (Art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 199531 sulle epizoozie

Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito

1 La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

2 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.

2. Ordinanza del 23 novembre 200532 concernente la qualità del latte

Art. 12 cpv. 4 e 5

4 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

5 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

3. Ordinanza BTDA del 29 novembre 200533

Art. 16 cpv. 2, 3 e 4

2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie.

3 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

31 RS 916.401

32 RS 916.351.0

33 RS 916.404