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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.
2.2 Analisi del suolo
1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pascoli perenni.
2 Di norma, dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGF/ha nella zona di pianura; 1,7 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna II; 1,0 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001.
3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.
4 L’Ufficio federale è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.
5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica
1 Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese.
2 Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.