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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

- utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato)

- prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi)

- sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il 20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano al massimo il 10 per cento della superficie.

- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi)

Condizioni e oneri:

– nessuna concimazione minerale azotata

– concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti

– PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (Ordinanza del 30 novembre 199212 sulle foreste).

– solo la quota di pascolo è computabile

– riguardo all’esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1

– le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l’articolo 54)

Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci

Condizioni e oneri:

si applicano le prescrizioni secondo l’articolo 54 con le seguenti eccezioni:

– non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda;

12 RS 921.01