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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
Art. 3 lett. d
Non sono versati contributi per:
d. superfici con colture di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, raccolte prima della loro maturazione e non per l'estrazione dei granelli;
Art. 7 Controlli
1 Il Cantone può affidare l'esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l'attività di controllo svolta dalle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.
2 La frequenza dei controlli è retta dall'ordinanza del ... 2 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCC).
3 L'organo di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture.
4 Se durante il controllo constata inesattezze nell'indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, l'organo di controllo lo comunica senza indugio al gestore.
5 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell'azienda e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo.
6 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese.
7 I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.
Art. 10 cpv. 2bis e 2ter
2bis Il riconoscimento di impianti pilota o di impianti di dimostrazione è rilasciato per una durata massima di tre anni. In casi motivati il riconoscimento può essere prolungato al massimo per due anni, contro riduzione di almeno un terzo dell'aliquota di contributo.
2ter Per ogni impianto pilota e di dimostrazione riconosciuto è versato un contributo di trasformazione annuo al massimo di 400°000 franchi.
Art. 14 cpv. 3
3Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1 capoverso 2, la riduzione dei contributi è fissata nell'allegato.
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