Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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Sette partecipanti alla consultazione134 hanno preso posizione in merito all’art. 37d cpv. 1 LNA. La SIAA e Unique giudicano favorevolmente la possibilità di accorciare i termini della presa di posizione per i Cantoni nell’ambito della procedura di approvazione dei piani. Il Cantone GE rifiuta invece questo termine adducendo che occorrerebbe prevedere il tempo previsto per un’audizione di qualità. Il Cantone di ZH fa osservare che anche nell’ambito della procedura di approvazione dei piani questo termine non dovrebbe essere inferiore a 60 giorni.
La ACS e la KSU criticano il fatto che il diritto di prendere posizione venga accordato unicamente ai Cantoni interessati. La ACS chiede che nell’art. 37d 1 E LNA venga sancito il diritto di audizione dei Comuni e delle città interessati. La KSU esige il coinvolgimento anche di altre cerchie interessate, tra cui in particolare le associazioni di protezione e di tutela ambientale.
Il Cantone VD chiede di mantenere invariato l’attuale termine «consultazione» utilizzato nel titolo marginale. Il diritto di pianificazione del territorio prevederebbe il deposito pubblico nel caso di piani di utilizzazione e di domande edilizie.
9.3 Richiesta di un controlling della navigazione aerea
I Cantoni AG e TG chiedono di accogliere nella legge delle regole concernenti il «controlling» della navigazione aerea presso gli aeroporti. Essi fanno osservare che, al di là dell’obbligo di informazione di cui all’art. 46 LPAmb, occorrerebbe garantire che anche i Cantoni interessati vengano coinvolti nel controlling e possano così disporre dei dati necessari sulla navigazione aerea e l’impatto ambientale. Inoltre l’UFAC dovrebbe essere dotato, nella legge, delle competenze, degli strumenti e delle misure necessari per poter imporre rapidamente il rispetto delle regole (regolamento d’esercizio, standard di sicurezza ecc.).
10 Delega di compiti (art. 4 LNA) Coordinamento delle bande orarie (art. 39a LNA)
10.1 Prese di posizione relative alla delega di compiti (art. 4 LNA)
La SIAA e Unique si dichiarano fondamentalmente favorevoli al fatto che la delega di competenze di vigilanza a terzi si fondi su una base legale. I presupposti di tale delega andrebbero tuttavia regolamentati. La persona a cui vengono delegati tali compiti dovrebbe essere in condizioni di assolvere al proprio compito in modo competente ed essere adeguatamente retribuita per il lavoro svolto.
Occorrerebbe inoltre disporre che la delega di compiti a privati (esercenti di aerodromi) possa avvenire unicamente con il loro consenso. In qualità di singolo individuo, l’esercente di un aerodromo non potrebbe inoltre svolgere personalmente tutti questi compiti e dovrebbe pertanto poter delegare a sua volta una parte di essi. Non sarebbe inoltre ancora del tutto chiarito il rapporto concettuale con l’art. 29 cpv. 1bisLNA, in cui si parla di esercenti di aerodromi. L’AIG chiede che nell’art. 4 venga prevista, come nell’art. 29 cpv. 1bisLNA, la delega di compiti agli esercenti di aerodromi. Soltanto così sarebbe possibile garantire che la direzione dell’aeroporto possa assegnare alle persone qualificate o trasferire a terzi i compiti delegati.
134 ZH, VD, GE, ACS, SIAA, Unique, KSU. /42 40