Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
L’ASA respinge in modo deciso il cambiamento di sistema nel caso delle sanzioni. Essa reputa inoltre poco chiaro se anche le violazioni dei regolamenti di esercizio degli aeroporti siano incluse o meno nell’art. 91 cpv. 1 LNA. Contro tale principio vi sarebbe da obiettare che le violazioni di un regolamento di esercizio possono essere sanzionate solo se sono note le rispettive regolamentazioni pubblicate nell’AIP. Il Cantone SG è del parere che la comminazione di pena ai sensi dell’art. 91 LNA sarebbe troppo modesta in rapporto al potenziale di pericolo insito nella navigazione aerea. Quanto meno le violazioni ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 lett. b e c nonché la grave violazione delle regole di cui all’art. 91 cpv. 2 LNA potrebbero essere configurate come delitti. Ciò corrisponderebbe tra l’altro anche alla comminatoria della pena in caso di grave violazione delle regole del traffico stradale.
La Swiss critica il fatto che manca una disposizione in base alla quale le autorità possono procedere contro i passeggeri che violano le disposizioni del comandante o del personale di bordo. In altri Paesi esisterebbero norme del genere per disciplinare i passeggeri aggressivi. La Swiss chiede pertanto di accennare in un nuovo capoverso 4 dell’art. 91 E LNA al comportamento punibile dei passeggeri.
8 Ostacoli alla navigazione aerea (art. 41 cpv. 1 e 1bis LNA) / Restrizione della proprietà fondiaria (art. 42 – 48 LNA)
8.1 Prese di posizione relative agli ostacoli alla navigazione aerea (art. 41 cpv. 1 e 1bis LNA)
Dieci partecipanti alla consultazione127 accolgono favorevolmente il nuovo obbligo di autorizzazione concernente la realizzazione di ostacoli alla navigazione aerea e/o lo giudicano appropriato.
Il Cantone VD osserva che vi sarebbe la necessità di una regolamentazione per la realizzazione e la demolizione di ostacoli temporanei come ad esempio i cavi per la gestione forestale. Esso propone pertanto di distinguere tra una licenza di costruzione di diritto cantonale per l’edificazione di ostacoli alla navigazione aerea di tipo permanente e un’autorizzazione amministrativa per ostacoli di natura temporanea.
I Cantoni TG e AG si aspettano che per evitare ritardi venga applicata una procedura snella che tenga conto dell’obbligo di coordinamento e delle procedure cantonali già esistenti. Il Cantone SO osserva che gli ostacoli alla navigazione aerea situati al di fuori della zona edificabile sarebbero soggetti all’obbligo di autorizzazione da parte dei Dipartimenti delle costruzioni e di giustizia del Cantone SO.
Il Cantone JU fa notare che dal testo di legge non si evince il futuro ruolo dell’Ufficio di notifica cantonale che oggi svolge soltanto una funzione di intermediazione tra il richiedente e l’UFAC. Secondo il Cantone JU, nel senso della revisione proposta dovrebbe essere l’UFAC a conferire direttamente l’autorizzazione al richiedente, rinunciando così al ruolo di intermediazione da parte del Cantone. Occorrerebbe inoltre definire l’entità di un’eventuale tassa per il conferimento dell’autorizzazione. Il Cantone JU osserva altresì che vengono regolarmente «scoperti» nuovi ostacoli alla navigazione aerea, non registrati, che in parte esistono già da alcuni decenni. Per simili eventualità sarebbe dunque necessaria una regolamentazione che
127 ZH, SO, AG, TG, TI, VD, GE, JU, SIAA, Unique. /42 36