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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine

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Avamprogetto Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del...1,

decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 3a 1a. Accordi internazionali

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali relativi a:

a. il traffico aereo internazionale;

b. la sicurezza di volo;

c. il servizio di sicurezza aerea.

2 Negli accordi relativi alla sicurezza di volo e al servizio di sicurezza aerea il Consiglio federale può introdurre disposizioni concernenti la vigilanza e lo scambio di dati aeronautici.

3 Negli accordi sul servizio di sicurezza aerea il Consiglio federale può introdurre disposizioni concernenti la responsabilità per i danni derivanti dalla prestazione di servizi di sicurezza aerea. Queste disposizioni possono derogare alla legge federale del 14 marzo 19583 sulla responsabilità.

4 Se la Confederazione, in applicazione di un accordo sul servizio di sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni dovuti a reati commessi da un’impresa svizzera di sicurezza aerea, può agire in regresso nei suoi confronti.

1 FF 2008

2 RS 748.0

3 RS 170.32