Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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Il Cantone ZH fa notare che i compiti che esso svolge nel campo della navigazione aerea per conto della Confederazione o della Flughafen Zürich AG in qualità di esercente di aerodromo gli causano spese di personale non irrilevanti. A suo parere mancherebbero oggi, a livello federale, basi giuridiche chiare per la rifatturazione di questi costi. Il Cantone ZH chiede pertanto di creare, nell’ambito della presente revisione di legge, le basi necessarie a questo scopo.
10.2 Prese di posizione relative al coordinamento delle bande orarie (art. 39a LNA)
La SIAA e Unique dubitano che l’art. 39a LNA sia in grado di contemplare tutte le norme contenute nell’ordinanza concernente il coordinamento delle bande orarie del 17 agosto 2005. Esse dubitano in particolare che le fattispecie di cui all’art. 6 (Rimunerazione) e all’art. 8 (Revoca delle bande orarie) dell’ordinanza verrebbero riprese dall’art. 36a LNA. A fronte della portata che questa misura riveste per i diretti interessati, occorrerebbe creare nella LNA un’apposita base sulla scorta di quanto stabilito all’art. 164 cpv. 1 CF. L’art. 39a LNA andrebbe pertanto formulato in modo più concreto.
Lugano Airport fa osservare che nel caso di una delega del coordinamento delle bande orarie a un privato quest’ultimo dovrebbe poter provare la propria indipendenza dalle compagnie aeree.
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