Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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disciplinare il diritto di audizione dei Comuni e delle città interessati.
A giudizio di SIAA e Unique sarebbe auspicabile che si approfittasse della revisione anche per apportare miglioramenti ai piani delle zone di sicurezza. In relazione all’atterraggio a gomito da nord sarebbe emerso che le zone di sicurezza potrebbero essere ubicate anche in zone situate al di fuori del Cantone in cui ha sede l’aeroporto. Secondo il diritto vigente, al Cantone interessato dalle zone di sicurezza compete lo svolgimento di procedure di conciliazione e questo avrebbe portato, nel caso in questione, a problemi di coordinamento. I ricorsi dovrebbero pertanto essere presentati sin dall’inizio all’UFAC; si dovrebbe invece rinunciare a effettuare procedure di conciliazione. Al loro posto andrebbe accordata agli aeroporti la possibilità di prendere posizione per iscritto in merito ai ricorsi. Il carico di lavoro causato dallo svolgimento di trattative di conciliazione appare infatti sproporzionato in rapporto alle limitazioni di regola solo marginali e al potenziale di conciliazione limitato.
SIAA e Unique reputano inoltre importante chiarire il rapporto tra le zone di sicurezza, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, le superfici PANS-OPS e la linea di delimitazione degli ostacoli nel PSIA. In questo contesto occorrerebbe verificare, sulla scorta delle conoscenze aeronautiche più aggiornate, quali superfici sia effettivamente opportuno proteggere da nuovi ostacoli.
La SHA chiede che gli eliporti siano per principio esclusi dall’art. 44 LNA, poiché la flessibilità degli elicotteri consentirebbe, rispetto agli aeroplani, una traiettoria di volo più differenziata. Sia l’effetto di minaccia che l’impatto visivo potrebbero essere minimizzati grazie alle caratteristiche di volo dell’elicottero. I criteri per un'ingerenza inaccettabile nel diritto di proprietà risulterebbero dunque minimizzati. Una parità di trattamento con gli aeroplani violerebbe il principio di proporzionalità.
L’ASA critica il fatto che le disposizioni concernenti la definizione di piani delle zone di sicurezza non siano applicabili agli aerodromi, sebbene nel rapporto esplicativo venga dichiarata l’intenzione di esaminare in un secondo tempo l’introduzione di norme di diritto pubblico a tutela dei campi d’aviazione. L’ASA è del parere che tutti gli aerodromi meritino la stessa protezione e chiede pertanto la parità di trattamento degli aerodromi con riferimento alla definizione dei piani delle zone di sicurezza. Ciò implicherebbe l'abrogazione dell'art. 44b LNA.
Sarebbe inoltre opportuno differire l'abrogazione dell'art. 46 LNA fino a quando la revisione del finanziamento della sicurezza aerea non sarà conclusa.
Con riferimento all’abrogazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. a LNA, il Cantone ZH osserva che per l’aeroporto e lo spazio economico zurighese è molto importante che la capacità del sistema, in alcuni momenti comunque limitata dall’ordinanza del Dipartimento, non venga ulteriormente ristretta. Ciò si verificherebbe ad esempio se la gestione dello spazio aereo della Germania meridionale fosse nuovamente affidata alla sicurezza aera tedesca. Un simile scenario potrebbe realizzarsi una volta abrogato l’art. 48 cpv. 1 lett. a LNA che prevede espressamente l’assunzione dei costi dei servizi della sicurezza aerea da parte della Confederazione nel caso in cui la sicurezza aerea tedesca non copra interamente, o copra solo in parte, i costi sostenuti da skyguide e il servizio di sicurezza aereo svizzero cessi di erogare servizi di sicurezza aerea nello spazio aereo del sud della Germania. Il Cantone ZH chiede pertanto che l’art. 48 cpv. 1 lett. a LNA venga mantenuto quanto meno sotto forma di eccezione, che questi costi vengano coperti qualora non vengano rimborsati a skyguide e la Svizzera abbia un notevole interesse a un determinato servizio erogato dal servizio di sicurezza aereo svizzero.
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