Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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consenta di registrare a posteriori questi ostacoli.
Il Cantone ZH spiega che da quando l’aeroporto di Zurigo si è reso autonomo, esso non dispone né dal punto di vista del personale, né da quello delle competenze specialistiche, delle risorse necessarie per poter fungere da ufficio di notifica degli ostacoli alla navigazione aere-
a. Per questo motivo il Cantone, con il consenso dell’UFAC, avrebbe affidato questo compito alla Flughafen Zürich AG, servizio «Zonenschutz». Per quanto riguarda il mansionario del centro di notifica, a fronte dell’obbligo di autorizzazione di nuova introduzione per gli ostacoli alla navigazione aerea, è tuttavia da prevedere tendenzialmente un suo aumento, sia dal punto di vista contenutistico che da quello temporale. Per questo motivo il Cantone ZH chiede che, in occasione della prossima revisione dell’OSIA, la Flughafen Zürich AG venga designata come centro di notifica o che, quantomeno, siano messe a punto le basi legali necessarie affinché il Cantone di ZH possa delegare questi compiti all'esercente dell’aeroporto. Per il resto, esso si aspetta di poter prendere formalmente posizione riguardo alla relativa revisione dell’OSIA.
8.2 Prese di posizione relative alla restrizione della proprietà fondiaria (art. 42 – 48 LNA)
14 partecipanti alla consultazione128 hanno preso posizione in merito agli articoli 42, 43, 44 e 48 LNA riveduti nonché all’abrogazione dell’art. 46 LNA; sei di loro129 criticano esclusivamente il fatto che nella versione tedesca dell’art. 42 si sarebbe utilizzato erroneamente il concetto di «Flughäfen» invece del più corretto «Flugplätze». La versione francese sarebbe invece corretta.
Il Cantone GE sostiene su tutta la linea la revisione degli art. 42 – 48 LNA. In particolare, esso accoglie favorevolmente il termine quinquennale per far valere le proprie pretese di rimborso (art. 44 cpv. 3 LNA). L’ASA e l’ARESA giudicano invece questo termine (decisamente) troppo lungo.
Il Cantone AG accoglie favorevolmente la revisione delle disposizioni procedurali concernenti la definizione dei piani delle zone di sicurezza. Esso osserva che in virtù della loro natura giuridica i piani delle zone di sicurezza sarebbero piani di sfruttamento del territorio e dovrebbero pertanto essere coordinati con i piani di sfruttamento del territorio dei Cantoni e dei Comuni (art. 2 LPT). Ciò andrebbe sancito nella LNA e il coordinamento dovrebbe avvenire tempestivamente. In un’ottica di coordinamento preliminare a livello di autorità sarebbe pertanto giusto accogliere le zone di sicurezza previste nella scheda di coordinamento PSIA. Il Cantone AG fa inoltre osservare che le modifiche dei piani delle zone di sicurezza dipendono sempre da un cambiamento edilizio o operativo. Esso chiede pertanto che la procedura di modifica dei piani delle zone di sicurezza sia coordinata con le procedure di approvazione dei piani e/o con quelle di modifica dei regolamenti di esercizio da avviare. Ciò significherebbe che il deposito pubblico, l’approvazione, la messa in vigore, il procedimento
d’impugnazione ecc. dovrebbero essere svolti in comune e in modo armonizzato. Soltanto per gli aeroporti e gli impianti del servizio di sicurezza aerea all’estero si renderebbe necessaria una procedura distinta. Occorrerebbe invece rinunciare allo svolgimento di procedure di conciliazione da parte delle autorità cantonali. L’ACS afferma che nel presente progetto manca del tutto il punto di vista dei Comuni. All’art. 42 cpv. 3 LNA si tratterebbe pertanto di
128 ZH, AG, VS, GE, ACS, Aerosuisse, AeCS, SIAA, SHA, Unique, ARESA, Pilatus, Airport Buochs.
129 VS, Aerosuisse, AeCS, SVFB, Pilatus, Airport Buochs. /42 37