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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine

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Art. 4 Registrazione manuale del numero d’assicurato

1La registrazione manuale del numero d’assicurato in una collezione di dati è ammessa unicamente se è effettuata una verifica del numero di controllo conformemente all’Allegato 1.

2La scansione del numero d’assicurato mediante un codice a barre è equiparata alla registrazione manuale.

Sezione 3: Misure per garantire l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto

Art. 5 Registrazione sulla base di fonti sicure

1Al momento del primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 della legge sull’armonizzazione dei registri del 23 giugno 20062 e gli assicuratori di cui all’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie possono registrare il numero d’assicurato unicamente se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quatercapoversi 2 o 4 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). Per le ulteriori registrazioni si applicano per analogia i capoversi 2-4.

2Tutti gli altri servizi ed istituzioni possono registrare il numero d’assicurato in collezioni di dati elettroniche unicamente se la sua correttezza è sufficientemente sicura.

3La sicurezza è ritenuta sufficiente se il numero d’assicurato è stato comunicato mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quatercapoversi 2 o 4 OAVS.

4La sicurezza è presunta essere sufficiente se non ci sono dubbi sull’identità della persona cui appartiene il numero d’assicurato registrato e se per la determinazione del numero è utilizzata una delle fonti seguenti:

a. il certificato d’assicurazione dell’AVS giusta l’articolo 135bisOAVS;

b. la tessera d’assicurato, valevole al momento della registrazione, giusta l’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie;

c. la comunicazione scritta o elettronica dei dati, attuale al momento della registrazione, emessa da un organo dell’AVS;

d. la comunicazione scritta o elettronica dei dati, attuale al momento della registrazione, emessa da servizi o istituzioni sufficientemente sicuri secondo l’UCC.

5L’UCC pubblica su Internet un elenco dei servizi e delle istituzioni considerati come fonti di dati sufficientemente sicure ai sensi del capoverso 4 lettera d.

2 RS 431.02

3 RS 831.101

4 RS 832.10