Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 9 pagine
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4.3 Sezione 3: Trasmissione dei dati
In questa sezione sono disciplinati aspetti riguardanti la trasmissione dei dati all’UST (art. 5-10 P-OArRa).
Nei commenti concernenti lo scambio di dati sono stati considerati troppo brevi soprattutto i previsti termini trimestrali e i corrispondenti giorni di riferimento. Per vari motivi, alcuni partecipanti auspicavano termini semestrali, altri invece l’immediato invio dei dati dopo ogni mutazione. In merito alle disposizioni sulle notifiche di trasloco è stata attirata l’attenzione sull’assenza di indicazioni quanto alla periodicità. Ha suscitato numerose reazioni la data del primo giorno di riferimento menzionata espressamente nel P-OArRa, il 31 marzo 2010. È stato rilevato inoltre che le fasi di prova da effettuare nel corso del 2010, annunciate in precedenza, non erano più menzionate nel P-OArRa ed è stato chiesto che il primo giorno di riferimento effettivo sia fissato alla fine del 2010. Realizzare tutte le misure richieste derivanti dall’entrata in vigore della LArRa prima di tale data sarebbe infatti molto difficile. È stata fatta notare inoltre la possibilità che alcuni dati vadano “persi” quando determinati eventi, come ad esempio i decessi, non sono notificati tempestivamente ai servizi competenti e di conseguenza non sono ancora disponibili per l’invio all’UST il giorno di riferimento. Deve quindi essere prevista una possibilità supplementare di notificare questi eventi anche “con effetto retroattivo”, per evitare che siano trascurati.
Anche le disposizioni concernenti le notifiche delle collettività hanno suscitato commenti. Sono stati avanzati interrogativi sull’idoneità della proposta di notificarli alla fine dell’anno nonché reazioni in merito a una mancanza di chiarezza in relazione all’“obbligo di notifica personale” per le persone che soggiornano in collettività.
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva hanno messo in discussione il fatto che la responsabilità per Sedex presso la Confederazione sia assunta unicamente dall’UST. Preferirebbero che questa responsabilità fosse attribuita a un organo corrispondente.
Ha sollevato critiche anche la disposizione secondo cui l’UST può affidare la gestione di Sedex a terzi. In particolare è stata sollevata la domanda su come assicurare la protezione dei dati in tal caso. Interrogativi simili sono stati sollevati anche in relazione alla sicurezza dello scambio di dati all’interno dei Cantoni o al requisito del rispetto degli standard di sicurezza dell’associazione eCH, formulati in modo troppo poco chiaro.
Per quanto riguarda le prescrizioni concernenti la segnalazione di eventuali lacune nell’invio di dati ai servizi competenti da parte dell’UST senza possibilità di risalire ai dati personali, in numerosi pareri è stato fatto notare che non è possibile eliminare le lacune in modo efficiente e rapido senza un protocollo esatto degli errori. È stato espresso inoltre l’auspicio che la convalida valga anche per i dati dei registri federali.
I partecipanti hanno concordato nel promuovere il potenziamento di Sedex ai fini dell’utilizzazione per altre applicazioni nell’ambito del Governo elettronico. In alcuni pareri è stata auspicata anche la possibilità di uno scambio di dati tra i registri attraverso le reti “interne” esistenti come pure l’invio gratuito di dati dall’UST ai Cantoni e ai Comuni.