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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine
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Ordinanza sull’’armonizzazione dei registri (OArRa)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2,
19, 20 della legge del 23 giugno 20061 sull’’armonizzazione dei registri (LArRa), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le modalità di tenuta dei registri, scambio di dati tra i registri ufficiali di persone (registri) e invio dei dati all’’Ufficio federale di statistica (UST).
2 Essa disciplina la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
3 Essa contiene disposizioni concernenti il numero d’’assicurato AVS nell’’ambito dell’’armonizzazione dei registri.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:
a. Collettività:
1. case per anziani e case di cura,
2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
3. internati,
4. istituti per disabili,
5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
6. istituti per l’’esecuzione delle pene e delle misure;
b. Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);
RS ..........
1 RS 431.02
2007–0637