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Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 20 pagine

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Ordinanza sull’’armonizzazione dei registri (OArRa)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2,

19, 20 della legge del 23 giugno 20061 sull’’armonizzazione dei registri (LArRa), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le modalità di tenuta dei registri, scambio di dati tra i registri ufficiali di persone (registri) e invio dei dati all’’Ufficio federale di statistica (UST).

2 Essa disciplina la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

3 Essa contiene disposizioni concernenti il numero d’’assicurato AVS nell’’ambito dell’’armonizzazione dei registri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:

a. Collettività:

1. case per anziani e case di cura,

2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,

3. internati,

4. istituti per disabili,

5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,

6. istituti per l’’esecuzione delle pene e delle misure;

b. Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);

RS ..........

1 RS 431.02

2007–0637